
10/09/2010
COSI’ E’ ANCHE
SE L”UNITA” NON LO
HA MAI DETTO
Questo per avere solo un’idea contro quali personaggi i fascisti avevano a che fare
Ovviamente operando i dovuti distinguo
di Filippo
Giannini
Qualche giorno fa
un amico lettore, Gianmarco Dosselli mi chiese notizie sull’attentato avvenuto
a Milano, in Viale Abruzzi, l’8 agosto 1944. Il signor Gianmarco Dosselli,
inviò le notizie a me richieste ampliandole, probabilmente, con altre di fonte
diversa, al giornale Bresciaoggi e da
qui nuovamente a me rispedite con una diversa interpretazione dei fatti, questi
a firma del signor Renato Bettinzioli, probabilmente un redattore del giornale
bresciano. Dato che il signor Bettinzioli, a mio modo di vedere ha stravolto i
fatti, ritengo mio dovere intervenire. E essenziale una premessa. Dato che l’attentato in
questione fu opera di uno o di un gruppo di partigiani, esaminiamo chi erano e
come operavano i partigiani. E da
ricordare, prima di iniziare, che immediatamente dopo l’8 settembre 1943, da
Radio Bari, poi da Radio Salerno e da Radio Napoli, tutte sotto controllo
Alleato, venivano lanciati quotidiani appelli incitanti ad uccidere i fascisti.
Questo per preparare l’ora del soviet
italiano ed eliminare chiunque avesse potuto, in qualche modo, opporsi al disegno comunista. Ed i comunisti
si misero immediatamente e diligentemente al lavoro.
Per non perdere
tempo anticipo che il partigiano era
un illegittimo combattente, in altre
parole un fuori legge, quindi, se
questo è vero, un fuori legge se
uccide qualcuno commette un omicidio.
Ciò premesso,
osservo che chiunque per operare nell’ambito legale deve assoggettarsi alle
leggi vigenti. Il partigiano operava
in codesto ambito? Apriamo il volume riguardante il Diritto Internazionale, a pag. 583 e seguenti, leggiamo: <Il termine legittimi combattenti si riferisce alle persone fisiche che possono esercitare la violenza bellica
senza compiere, per questo solo fatto, alcun
illecito di diritto internazionale o
interno (…)>. Mi riferisco alle Convenzioni
dell’Aja del 1899 e del 1907 (quindi concepite a quasi mezzo secolo dall’inizio
del Secondo Conflitto mondiale, nda) e alla Convenzione
di Ginevra del 1929. Per brevità (il lettore che volesse approfondire può
consultare il volume da me indicato) riporto: <(Sono legittimi combattenti) purché
indossino una uniforme conosciuta dal nemico, portino apertamente le armi,
dipendano da ufficiali responsabili e dimostrino di rispettare le leggi di
guerra>. Il partigiano, almeno
per come lo conosciamo e per come più avanti approfondiremo la conoscenza NON
rispondeva ad alcuna di queste imperative condizioni: di conseguenza era un illegittimo combattente. I combattenti
della Repubblica Sociale Italiana rispondevano a tutte le suddette condizioni,
di conseguenza erano legittimi
combattenti. Ma le suddette Convenzioni
Internazionali prevedevano anche: <Una
terza categoria comprende i cosiddetti
movimenti di resistenza organizzati in territorio occupato dal nemico. Ai loro
membri non è fatto obbligo d’indossare l’uniforme militare: debbono recare un
distintivo fisso e riconoscibile a distanza. I loro comandanti devono agire in
collegamento con il governo legittimo (?) ed assicurarsi che le armi vengano
usate apertamente. Ai combattenti di questa categoria è fatto divieto di agire
individualmente, tranne che in casi determinati, nei quali se fatti prigionieri
essi devono dimostrare la loro appartenenza al corpo dei combattenti
volontari>. Poco più avanti, pag. 584, si legge: <Gli illegittimi
combattenti vengono ovunque perseguiti con pene severissime e sono
generalmente sottoposti alla pena capitale>. Poco più avanti ancora,
quasi per sanzionare la severità di quanto prescritto, leggiamo: <La rappresaglia si qualifica innanzitutto
come atto legittimo (…). La
rappresaglia, condotta obbiettivamente illecita, diventa, per le particolari
circostanze in cui viene attuata, condotta lecita. Ma tale qualifica non è
sufficiente ad individuare la natura giuridica fondamentale. La rappresaglia è,
fondamentalmente, una sanzione, cioè
una reazione all’atto illecito, e non un mero atto lecito, la cui liceità
deriva dall’esistenza di un precedente atto illecito>.
Ed ora esaminiamo
alcuni esempi di come veniva concepita la lotta
partigiana. Come ulteriore premessa è bene ricordare che degli oltre 800
mila legittimi combattenti della Rsi,
non uno si arruolò per combattere contro altri italiani, ma solo per
contrastare l’invasione anglo-americana che proveniva da sud. Qual’era la
tecnica bellica partigiana? E
chiaramente espressa dal partigiano
Beppe Fenoglio ne Il partigiano Jonny:
<Alle spalle, beninteso, perché non
si deve affrontare il fascista a viso aperto: egli non lo merita, egli deve
essere attaccato con le medesime precauzioni con le quali un uomo deve
procedere con un animale>. Così il 29 settembre ’43 cadde assassinato il
giovane volontario Salvatore Morelli; due uomini nascosti in un cespuglio
freddarono il diciottenne studente. Morelli fu solo il primo di una lunga serie
di uccisi alle spalle, beninteso.
Decine e decine di altri aderenti alla Rsi caddero per mano degli illegittimi combattenti. Per ordine di
Mussolini sino a metà del mese di novembre non venne applicato il diritto di rappresaglia. Un elenco
sommario dei caduti viene riportato nel libro di E. Accolla Lotta su tre fronti.
A cosa tendevano
questi attentati? Le finalità riportate dall’ex fascistissimo poi super
antifascista e capo partigiano Giorgio Bocca, fanno rabbrividire; ecco come
Giorgio Bocca intendeva la lotta partigiana: <Il terrorismo ribelle non è fatto per prevenire quello dell’occupante,
ma per provocarlo, per inasprirlo. Esso è autolesionismo premeditato: cerca le
ferite, le punizioni, le rappresaglie per coinvolgere gli incerti, per scavare
il fosso dell’odio. E una pedagogia impietosa, una lezione feroce>.
Quale mente diabolica può giustificare una lotta avente queste finalità? Vi
ricordate il Presidente più amato dagli
italiani, Sandro Pertini quando si recava a rendere omaggio ai martiri
delle Cave Ardeatine? Vi ricordate come si guardava attorno per accertarsi che
ci fossero le camere per le riprese TV, mentre si asciugava la lacrimuccia che
gli sgorgava pietosa? Ma non ricordava, in quel momento, che era stato uno
degli artefici della morte di quegli sventurati in quanto uno dei capi del
CVdL, quindi uno degli autori dell’ordine dell’attentato di Via Rasella che
ebbe come conseguenza la rappresaglia delle Cave Ardeatine? Ma certo che lo
sapeva, come sapeva che i tedeschi si sarebbero avvalsi del diritto di rappresaglia! La verità è che
tanti furbacchioni sapevano che quei
morti avrebbero fruttato onori e prebende. Così a Cuneo, così a Marzabotto,
come a Via Rasella e cento e cento altri casi simili. Boia se si è presentato
un attentatore, uno solo ad assumersi le responsabilità e salvare gli ostaggi.
Per la verità uno ci fu. Quel certo Salvo D’Aquisto, ma Lui non vale: era un fascista riconosciuto.
Ed ora veniamo
all’attentato dell’agosto 1944.
Propongo la
testimonianza di Franco Bandini, venuto a mancare, purtroppo, pochi anni fa.
Bandini fu uno dei più attendibili storici e testimone diretto di quei
terribili giorni. Egli ha scritto (Il
Giornale, 1/9/1996): <Al
principio dell’agosto 1944, gli Alleati sono ormai arrivati agli Appennini, e
dai ravvicinati campi d’aviazione i loro cacciabombardieri sciamavano ogni
giorno sulle strade della pianura Padana centrale, mitragliando qualunque cosa
si muova, perfino il singolo ciclista. L’afflusso di viveri dalle campagne si
riduceva quasi a zero e si cominciava a soffrire letteralmente la fame (…). Ed
è subito crisi grave per i bambini, soprattutto per i neonati. Le loro madri
hanno poco latte. Spinto da impulsi personali e del tutto isolati, che ci
rimarranno per sempre sconosciuti, ci pensa un anziano maresciallo della Wehrmacht che quando può e come può fa il giro delle
campagne più a portata di mano, si rifornisce di latte e lo parcheggia senza
orari fissi, ma sempre nello stesso luogo, all’angolo tra Viale Abruzzi e
Piazzale Loreto (…). Attorno al camioncino la folla dei padri e delle madri si
divide il latte, con quella fratellanza che viene dalla comune disgrazia. Alle
nove una mano inavvertita depone sul sedile della guida il suo ordigno mortale.
Nell’esplosione e poche ore dopo muoiono sei bimbi, una donna che non sarà mai
identificata e due giovani padri. Tra i tredici feriti gravi altri sei tra
bambini, madri e padri, spireranno il giorno dopo, portando il bilancio finale
a 15 morti, sette feriti gravi e qualche decina di leggeri. L’unico che se la
cava è il maresciallo tedesco, per cui la strage rimane affare italiano al novantanove per cento. Quando un furibondo
Comando germanico della Sichereit
ingiunge a quello italiano di procedere a una rappresaglia (giusto quanto ha
riportato Giorgio Bocca, nda) nella misura di uno per uno. Piero Barini,
Prefetto, si dimette, il Cardinale Schuster interviene con slancio e coraggio,
e lo stesso Mussolini protesta con violenza. La verità è che la Repubblica di
Mussolini e le stesse forze tedesche stanno camminando su un filo del rasoio
(…)>. Seguendo la regola ormai convalidata, Visone, o chi per lui non
rispose al bando che preavvertiva la
rappresaglia qualora il responsabile non si fosse presentato. Così il 10 agosto
vennero prelevati dal carcere di san Vittore quindici persone e fucilate a
piazzale Loreto. Ma il cerchio (che poi fu una spirale) non si chiuse con
questo fatto doloroso. Seguirà la rappresaglia alla rappresaglia: i partigiani
fucilarono a loro volta 45 militari italiani e tedeschi caduti nelle loro mani
(30 italiani e 15 tedeschi).
Quanto riportato è
solo un episodio di una faida nazionale
che è, ancora, tutta da scrivere. Mi auguro che quanto sopra trattato risulti
chiaro il mio dissenso dalla tesi del signor Renato Bettinzioli in quanto, ripeto,
confido più nella testimonianza di Franco Bandini che in quella del tanto
politicizzato signor Bettinzioli.
Prima di terminare
desidero proporre una notizia che, molto probabilmente, è sconosciuta alla
maggior parte dei lettori. Riprendiamo il volume Diritto Internazionale e apriamolo a pagg. 794-795 e leggiamo: <(…). L’art. 33 della IV Convenzione di Ginevra del 1949, in
deroga a quanto prima era consentito dall’art. 50 dei Regolamenti dell’Aja del 1899 e del 1907, proibisce in modo
tassativo le misure di repressione collettiva, di cui si ebbe abuso delittuoso
nell’ultimo conflitto (…)>. Quindi il Diritto di rappresaglia se era riconosciuto e consentito nel
periodo bellico, alla fine del conflitto venne proibito in modo tassativo. Allora chiedo: perché quando detto Diritto era lecito viene continuamente
ricordato e condannato, mentre quando il Diritto
di rappresaglia, venne tassativamente proibito, i Paesi che ne fanno uso, e
tutt’ora se ne avvalgono, non vengono mai ricordati? E mi rivolgo alle rappresaglie
commesse dai sovietici in Afghanistan, dagli anglo americani in Corea, in
Vietnam, in Irak e, ancora, in Afghanistan. E gli israeliani che per il
ferimento o per la morte di un loro connazionale hanno scatenato e scatenano
rappresaglie su inermi civili causando morti, feriti e distruzioni.
Spero di avere una
risposta a questo quesito, magari dal signor Renato Bettinzioli. Così che, dato
che chi scrive queste note ha una sua risposta, possiamo vedere se, almeno su
un punto, le nostre idee possano collimare.