
LO SCAFFALE
Di
ANTONIO POCOBELLO
15/11/2009
Le costituzioni della
Repubblica Sociale Italiana
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FASCISMO E ANTIFASCISMO
PER UNA NUOVA COSTITUZIONE
Analisi e commento delle varie proposte di
costituzione della R.S.I. confrontate con la proposta di costituzione europea
del partigiano Duccio Galimberti
Premessa
Il regime fascista non fu un regime liberale.
Non ci fu libertà di stampa, non ci fu libertà di associazione, non ci furono
libere elezioni.
Eppure nessun
governo dalla nascita dello stato italiano ad oggi ha mai goduto di un consenso
così vasto come quello goduto dal governo Mussolini. Forse per la prima volta
nella storia il popolo si sentiva partecipe della vita e del destino della
Patria.
Poteva questo esser merito esclusivamente,
come qualcuno ha tentato di affermare, del potente apparato propagandistico del
regime o, addirittura, dal magnetismo che emanava dalla figura del Duce ? E’
difficile crederlo.
O era, più probabilmente, la percezione che
le successive realizzazioni del regime in campo previdenziale e a tutela del
lavoro, di organizzazione e assistenza dei giovani (dall’Opera Nazionale
Maternità e Infanzia, alle colonie marine e montane, alle organizzazioni
giovanili, alle scuole), nel campo delle bonifiche, delle grandi opere
pubbliche…..rientravano in un grande disegno, alimentato da una ideologia che
tutti intravedevano e della quale tutti si sentivano partecipi ?
Eppure
la storiografia antifascista ha tentato per anni di descrivere il Fascismo come
un movimento privo di ideologia e basato unicamente sulla violenza e su un
pragmatismo esasperato teso unicamente alla gestione del potere e alla sua
conservazione.
E ciò malgrado che storici seri ed onesti
abbiano nel tempo dato contributi inoppugnabili che mostravano la
insostenibilità della tesi grossolana della vulgata antifascista.
Ultimo, importantissimo, contributo in questo
senso è quello di cui da notizia Acta, pubblicazione della Fondazione
Istituto Storico della R.S.I. nel n.3 , Anno XX del settembre-novembre 2006.
Si tratta
dell’opera Mussolini’s intellectuals – Fascist social and political thought,
In essa, frutto di lunghi e approfonditi
studi, col sostegno di una amplissima documentazione, si dimostra che il
Fascismo, lungi dall’essere quel movimento privo di una vera ideologia preteso
dall’antifascismo, “rappresentava la sintesi tra una visione organica del
nazionalismo ed una revisione antimaterialistica del marxismo” . Il tutto
sostenuto da una robusta ideologia che, malgrado i compromessi che il regime ha
dovuto accettare nel corso del ventennio per conciliare, nell’interesse di
tutti, tendenze e interessi diversi, ha continuato a svilupparsi coerentemente
fino al Fascismo Repubblicano della R.S.I.
A conclusione della sua opera il Gregor
“analizza quale sia stata nel dopoguerra e quale sia oggi l’incidenza della
dottrina del Fascismo…..” Perché tale
dottrina, anche se chiamata con altri nomi, non è scomparsa e, come affermato a
commento del Progetto di Costituzione di Biggini sul sito internet da cui è
stato scaricato il testo del Progetto (vedi Appendice 1), puo’ avere ancora qualcosa da dire agli
uomini del nostro tempo.
Il presente lavoro, analizzando un documento
rimasto ignorato per più di mezzo secolo, e che a nostro parere rappresenta il
punto di arrivo di quella coerente ideologia fascista, avrebbe l’ambizione di
contribuire a dimostrare non solo l’esistenza di tale ideologia, ma anche la
coerenza del suo sviluppo fino alla sua compiuta formulazione.
LE COSTITUZIONI DELLA R.S.I.
Nell’anno
2002
Tale importantissima opera, in due grossi
volumi rilegati in tela rossa per un totale di oltre 1600 pagine, contiene il
testo integrale dei Verbali delle sedute, nonché tutta la documentazione
presentata relativa alle proposte di provvedimento, approvate o non. Vi si
trovano, pertanto, i testi completi delle proposte di legge, le relazioni e
tutti i documenti presentati a sostegno delle proposte stesse.
La pubblicazione non è in vendita ma è
destinata alle sole biblioteche statali, istituti di ricerca e simili. Ha
avuto, cioè, una diffusione limitata. E non sembra avere avuto l’attenzione che
meritava, atteso ché le conoscenze nuove che da questa opera derivano non hanno
dato luogo, a tutt’oggi, a pubblicazioni, convegni di studio, conferenze
veramente significative.
Così sono rimasti in ombra, e sconosciuti ai
più, documenti che, a parere nostro, meritano molta maggiore attenzione.
Uno di questi è, senza dubbio, è il Progetto
di Costituzione preparato, su incarico del governo, dal Ministro
dell’Educazione Nazionale, Biggini. Tale progetto reca il titolo ALCUNE
IDEE SUL FUTURO ASSETTO POLITICO E SOCIALE DEL POPOLO ITALIANO e si trova
allegato al Verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre
1943 – XXII. All’inizio di tale seduta fu deliberata la composizione della
Assemblea Costituente che avrebbe dovuto redigere la nuova Costituzione della
Repubblica e alla quale sarebbe stato consegnato, come base per la discussione,
il suddetto progetto di Biggini. A far parte dell’Assemblea Costituente
avrebbero dovuto essere chiamati: i componenti del Governo Fascista
Repubblicano, il Direttorio del Partito Fascista Repubblicano, i Capi delle
Provincie, i Triunviri federali del partito, i presidi delle provincie, i
podestà dei capoluoghi di provincia con popolazione superiore ai 50 mila
abitanti, i rappresentanti dei lavoratori, dei tecnici e dei dirigenti dell’industria,
dell’agricoltura, del commercio, del credito e dell’assicurazione,
dell’artigianato, della cooperazione, i rappresentanti dei professionisti e
degli artisti, i rappresentanti dei dipendenti statali, i rappresentanti delle
provincie invase, i rappresentanti degli italiani all’estero, i presidenti
delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, delle
famiglie dei caduti, dei mutilati, dei feriti per la rivoluzione, dei mutilati
e invalidi di guerra, delle medaglie d’Oro, del Nastro Azzurro, dei combattenti,
dei volontari d’Italia, della legione garibaldina, delle associazioni d’arma, i
rappresentanti dei prigionieri di guerra, i rappresentanti delle famiglie
numerose, il Presidente dell’Accademia d’Italia, i Rettori delle Università, il
1° Presidente della Corte Suprema di Cassazione, i primi presidenti delle Corti
d’Appello, i Presidenti del Tribunale Speciale per
Come si vede non si faceva menzione di altri
gruppi politici, come sarebbe stato logico, dato che non solo nel progetto
allegato ma in tutti i progetti di
costituzione che sono stati elaborati all’epoca si riconosceva libertà di
riunione e di associazione. Ma il fatto è che al 16 dicembre del 1943 tali
norme non esistevano e nell’Italia non occupata non esisteva alcun movimento
politico organizzato diverso dal fascismo. Si cercò allora di prevedere, oltre
alla presenza di figure istituzionali, la partecipazione di rappresentanze di
tutte le categorie di lavoratori e delle varie associazioni, e perfino degli
italiani all’estero. Non è detto come sarebbero state scelte queste
rappresentanze ma si può pensare, visto quanto si dice nel testo a proposito di
elezioni, che esse sarebbero risultate da una libera elezione. Infatti all’art.
1 del progetto che andremo ad esaminare è detto chiaramente “ Il popolo
eleggerà anzitutto l’Assemblea Costituente quale supremo organo legislativo
“
Infondata risulta, invece, la critica mossa
da alcuni (vedi, ad esempio, a pag. 35 de Le costituzioni della R.S.I.
di Franco Franchi, ed. Settimo Sigillo 1997), secondo i quali fra i
partecipanti all’Assemblea Costituente non ci sarebbero stati i militari ma
solo le associazioni. Nell’elenco di coloro che sarebbero stati chiamati,
infatti, figuravano chiaramente i rappresentanti dei combattenti.
Tale Assemblea Costituente, però, non fu
convocata contestualmente all’approvazione di quella che avrebbe dovuto essere
la sua composizione. La convocazione, come è noto, fu rinviata una prima volta
a “quanto
Vale la pena soffermarsi un poco a ragionare
sul perché questo avvenne, visto che a gran voce e da molte parti si invocava
questa costituzione. Bisognerà cominciare col dire che esistevano anche voci
discordi. Il 7 dicembre 1943, proprio mentre si era in attesa della
convocazione dell’Assemblea Costituente (che avrebbe dovuto essere convocata,
appunto, entro dicembre), apparve sul Corriere della Sera in prima
pagina l’articolo di Giuseppe Morelli, già sottosegretario alla Giustizia e che
diventerà presidente della Corte dei Conti della R.S.I., dal titolo Meno
Costituente e più combattenti in cui
si sosteneva, in sostanza, che non era tempo di tenere assemblee ma di
combattere. L’articolo suscitò polemiche e si insistè affinchè
E veniamo a parlare di questa costituente
della R.S.I. che tanto fu attesa e che tante energie mobilitò nello studio di
quello che avrebbe potuto essere l’assetto istituzionale di questa nuova
Repubblica Sociale Italiana.
I fatti sono noti. Dopo la firma
dell’infausto armistizio dell’8 settembre 1943, il re con la sua corte, Badoglio col suo governo e molti responsabili
militari abbandonarono precipitosamente Roma e fuggirono a Brindisi per darsi
nelle mani del nemico anglo americano. Così l’Italia non ancora invasa (Alla
data dell’otto settembre erano state invase soltanto le estreme regioni
meridionali) rimase improvvisamente senza un governo e senza un esercito che,
lasciato completamente privo di ordini, si era disciolto in poche ore. Come era
logico i tedeschi, che in numero ingente avevano combattuto in Italia a fianco
dell’esercito italiano fino al giorno prima, in questa situazione caotica
presero immediatamente il controllo della situazione per garantire la
necessaria sicurezza ai propri soldati.
La situazione era paradossale: quello che un
giorno prima era un esercito alleato che combatteva in una Italia ancora non
invasa per difenderla dal nemico anglo-americano, il giorno dopo veniva ad
essere un esercito occupante di una vasta porzione d’Italia il cui governo si
era trasferito in quella parte d’Italia ieri occupata e oggi “liberata”.
Era inevitabile che qualcosa accadesse.
E così, liberato Mussolini il 12 settembre,
si provvide velocemente a costituire un governo che riempisse il vuoto di
potere lasciato dai fuggiaschi e prendesse il controllo della situazione.
Nacque, così
Si trattava, evidentemente, di un governo di
fatto, ma che apparve, in un certo senso, quasi un ritorno alla normalità dopo
l’incidente dei 45 giorni di Badoglio.
Riprendeva, infatti, il comando Benito
Mussolini, il Duce, che aveva governato l’Italia per oltre vent’anni e che
aveva smesso di governarla appena 45 giorni prima.
Tuttavia Mussolini e i fascisti avvertirono
subito l’esigenza di dare legittimità a questo stato che, comunque, era uno
stato nuovo. E così fin dal Congresso di Verona del 14 novembre 1943 si
stabilì, subito al primo punto,
E fu in quel breve lasso di tempo che ci fu
un fervore di studi e di proposte fatte pervenire a Mussolini e sollecitate da
lui stesso, che cercavano di stabilire in che modo
Negli anni passati ci sono state due
pubblicazioni che si sono occupate dei progetti di Costituzione della R.S.I. La
prima, di Luciano Garibaldi - Mussolini e il Professore – Mursia Milano
1983 contiene la vita e i diari di Carlo Alberto Biggini e contiene pure un
progetto di costituzione redatto da Biggini e conservato dagli eredi del
Ministro in copia autentica, recante perfino correzioni e note di Mussolini.
La seconda è di Franco Franchi – Le
costituzioni della R.S.I. – SugarCo Milano
Nella prima l’autore ricostruisce il rapporto
fra Biggini e
Nella seconda il Franchi, pur apprezzando il
lavoro di Luciano Garibaldi, da cui prende e commenta la bozza di Biggini,
prende atto del fatto che quella di Biggini non fu l’unica proposta per
Egli afferma che molti si cimentarono nel
suggerire e nel proporre, anche se gran parte di quanto fu scritto è andato
perduto. Si è salvato, però, ad opera di Ermanno Amicucci, all’epoca direttore
del Corriere della Sera (I 600
giorni di Mussolini) il progetto di Vittorio Rolandi Ricci e, ad opera di
Bruno Spampanato, all’epoca direttore de Il Messaggero (L’ultimo Mussolini – Contromemoriale)
il progetto da lui stesso proposto. Il Franchi, perciò, presenta e commenta,
anzitutto, i cosiddetti Diciotto punti di Verona, elaborati dalla prima
assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano (Verona 14 novembre
1943), che rappresentano la prima manifestazione di volontà “costituzionalista”
e che sono noti fin dalla loro enunciazione, poi le bozze di Spampanato, di
Rolandi Ricci e di Biggini (nel testo pubblicato da Garibaldi).
Il progetto di Rolandi Ricci, che si
qualifica, pure, come Progetto di Costituzione, è un testo molto
stringato, composto da 22 punti. In esso si prefigura in maniera abbastanza
esauriente il nuovo assetto istituzionale (Presidente della Repubblica eletto
dal popolo, ma non capo dell’esecutivo, Camera e Senato eletti a suffragio
universale, Governo nominato dal Capo dello Stato, ma con necessità di avere la
fiducia delle camere). Per brevi cenni, poi, si parla di proprietà privata, di
magistratura, di scuola, di religione.
Quello di Spampanato, abbastanza consistente,
si occupa pressochè esclusivamente di come dovrà essere composta l’Assemblea
Costituente e di quali dovranno essere le sue funzioni. Esso, infatti, si
definisce Progetto di Costituente – appunto per Mussolini - e non
progetto di costituzione. Si prevede una assemblea composta da un elevato
numero di membri (da
Ma il
fatto clamoroso è che il testo allegato al Verbale del 16 dicembre 1943 non è quello di Biggini fino ad ora noto e
che, per intenderci, chiameremo d’ora innanzi Biggini uno. Tale nuovo
testo è pure, come abbiamo già detto, di Carlo Alberto Biggini, Ministro
dell’Educazione Nazionale ma è
completamente diverso ed è assolutamente rivoluzionario,
Si tratta di un complesso di 31 articoli più
un’appendice, nei quali, in forma sintetica, viene elaborato il progetto di uno
Stato repubblicano, totalmente democratico, caratterizzato da una riforma
radicale dei rapporti sociali, ispirati a una forma estrema di giustizia
sociale.
Il fatto che questo testo, e solo questo, sia
allegato al Verbale del 16 dicembre 1943, sembra significare che questo fu il
testo che Mussolini aveva scelto e, quindi, il testo ufficiale. E quale può
essere la spiegazione del fatto che
anche quello riportato da Garibaldi è sicuramente di Biggini? A nostro parere
una sola: il Ministro Biggini, probabilmente su suggerimento, certamente in
accordo con Mussolini, redasse, successivamente all’altro, questo nuovo
progetto del quale soltanto dopo la pubblicazione dei Verbali è stato possibile
venire a conoscenza.
ALCUNE IDEE SUL
FUTURO ASSETTO POLITICO E
SOCIALE DEL POPOLO ITALIANO
Quali
sono, dunque, le idee rivoluzionarie di questo progetto di costituzione di
Carlo Alberto Biggini allegato al Verbale della seduta del Consiglio dei
Ministri della R.S.I. del 16 dicembre 1943, che d’ora in avanti chiameremo, per
semplicità, Biggini due.
Diciamo subito che esse si riferiscono,
principalmente, all’organizzazione economica e, in particolare,
all’organizzazione del lavoro e della produzione. In materia istituzionale,
infatti, si avrà un Senato eletto dai lavoratori, nel quale saranno
rappresentate le categorie produttive, secondo i principi del Corporativismo,
ma avrà soltanto funzione consultiva e potere di proposta. Il potere legislativo, infatti, spetterà
all’Assemblea Legislativa eletta a suffragio universale col sistema
proporzionale. E poiché si prevede la libertà di associazione in un sistema
pluripartitico, saranno di nuovo i partiti e non le categorie a detenere tale
potere.
Evidentemente lo sforzo di essere credibili
nella volontà di democratizzazione fece ritenere necessario il ritorno ai
partiti la cui presenza si pensava venisse percepita dall’opinione pubblica
come garanzia di democraticità e caratteristica irrinunciabile della
democrazia.
Si rinunciò, così, a porre l’accento sul
problema della rappresentanza che, secondo il principio corporativo avrebbe
dovuto essere attraverso le categorie e non attraverso i partiti, per puntare
decisamente sulla rivoluzione dei rapporti economici.
Come si potrà rilevare dal testo integrale
del progetto che si riporta in appendice, è il lungo articolo 18 che
rivoluziona drasticamente i rapporti economici.
Questi i punti particolarmente rivoluzionari:
1)
Eliminazione radicale del sistema
capitalistico: Come primo atto tutti i beni verranno
incamerati dallo Stato, ad eccezione della casa di abitazione, dei terreni
lavorati direttamente e dei mezzi di produzione utilizzati direttamente dal
lavoratore. Successivamente ogni lavoratore della terra dovrà essere
proprietario della terra che lavora e che acquisterà pagandone il valore in 30
anni e ogni lavoratore dell’industria dovrà essere proprietario di una quota
azionaria dell’industria stessa che, pure, verrà pagata in 30 anni.
2)
I mezzi di produzione debbono essere,
quindi, di proprietà dei lavoratori. Si risolve così,
drasticamente, il problema del rapporto capitale-lavoro eliminando la figura
del capitalista e rendendo ogni lavoratore proprietario di una quota azionaria
che lo fa, insieme a tutti gli altri, proprietario dell’industria in cui
lavora. Non ci sarà più un proprietario dei mezzi di produzione diverso dal
lavoratore stesso e, quindi, non ci sarà più sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
E’ la fine del sistema capitalistico come lo abbiamo conosciuto. Ogni industria
sarà una società cooperativa e un apposito Ente, l’Ente Nazionale della
Cooperazione avrà compiti di coordinamento, di promozione e di controllo.
3)
Il nuovo sistema bancario vedrà la eliminazione
di tutte le banche private. Rimarrà unicamente
Sono queste, a
nostro giudizio, le riforme più rivoluzionarie proposte da questo progetto. Esso,
però, è ricco di molte altre proposte anche fortemente innovative (quali la riforma del sistema fiscale e la
costituzione di un Ente Nazionale Edile che abbia come esclusiva funzione
quella di garantire la casa in proprietà a tutti) che ci proponiamo di
esaminare dettagliatamente nei prossimi capitoli.
Prima, però, riteniamo interessante presentare:
IL
PROGETTO DI COSTITUZIONE EUROPEA DI
DUCCIO GALIMBERTI
Esiste, oltre alle opere citate, un’altra pubblicazione di Franco
Franchi Caro nemico – La costituzione scomoda di Duccio Galimberti Ed.
Settimo Sigillo Roma - 1990. Si tratta di un altro progetto di costituzione
redatto dall’antifascista e partigiano Duccio Galimberti, organizzatore
e poi capo del movimento partigiano Giustizia e Libertà nel cuneense. Egli era
nato a Cuneo il 30 aprile 1906 e fu battezzato coi nomi di Tancredi, Achille,
Giuseppe, Olimpio Però fu sempre
chiamato col vezzeggiativo Duccio. Il padre Tancredi fu ministro delle Poste con Giolitti e, poi,
senatore fascista. Duccio, invece, non ebbe mai compromissioni col Fascismo e,
dopo l’8 settembre corse subito in montagna a organizzare la resistenza.
Catturato a Torino, fu condotto a Centollo (Cuneo) e qui fucilato dai fascisti
il 4 dicembre 1944. Duccio redasse questo progetto insieme all’amico Antonino
Repaci (nipote di Leonida) il quale, sopravvissuto alla guerra, lo pubblicò nel
1946. Si tratta di un complesso progetto di Costituzione non solo nazionale ma
anche europea, auspicando gli autori la nascita di una confederazione di stati
europei atta a garantire la pacifica convivenza degli stessi nonché
l’acquisizione di una dimensione politica più adeguata i nuovi tempi. Esso
consta di 172 articoli distribuiti in sette Titoli e prende in esame tutti gli
aspetti organizzativi della vita nazionale nonché della Comunità Europea da
costituirsi.
La ragione per cui anche questo progetto
di costituzione pensato da antifascisti
deve trovare spazio in questo lavoro che si occupa dei progetti costituzionali
dell’ultimo Fascismo sta nel fatto che molte delle proposte di Galimberti (sindacato unico, rappresentanza per
categorie, partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa…..) sono molto
simili o, addirittura, collimano con quelle degli autori fascisti.
Riteniamo, pertanto, che dalla conoscenza di questo progetto e dal
confronto di questo con gli altri progetti, possano scaturire riflessioni
interessanti e idee nuove per eventuali riforme costituzionali future.
Poiché tutti gli altri progetti si limitano alla dimensione nazionale,
ci occuperemo, anche per il progetto di Galimberti, di questa sola dimensione,
rimandando coloro che fossero interessati alla costituzione europea ( Parte I
del progetto, articoli da
E’
tempo, a questo punto, di provare a fare una analisi non troppo sommaria
del nuovo progetto di Biggini, il Biggini
due, operando anche confronti, ogni volta che sarà possibile, con i testi
di Rolandi Ricci, di Spampanato, di Biggini
uno e, soprattutto, con quello di Galimberti.
IL BIGGINI DUE
Nei primi articoli di questo progetto si
delinea il carattere e l’assetto istituzionale del nuovo Stato. Subito
nell’art. 1 si afferma che il nuovo stato sarà una Repubblica e si sottolinea la
sovranità assoluta del popolo che eleggerà i propri rappresentanti in piena
libertà. E saranno tali rappresentanti i soli abilitati ad emanare leggi,
“senza escludere il referendum” per leggi di capitale importanza.
Si afferma poi che tale Repubblica sarà Sociale,
e si spiega immediatamente il perché: ci sarà assistenza agli ammalati gravi e
agli invalidi, pensioni di vecchiaia per tutti, equa distribuzione dei redditi
e, soprattutto “ a nessuno sarà più consentito di vivere
sfruttando il suo simile”.
Negli art. 2 e 3 si delineano l’assetto e le
funzioni della Assemblea Nazionale e del Senato.
Il popolo eleggerà anzitutto l’Assemblea
Costituente quale supremo organo legislativo. L’elezione avverrà a suffragio
universale e col sistema proporzionale. Una volta approvata la nuova
Costituzione, l’Assemblea Costituente si trasformerà in Assemblea Nazionale
Legislativa e durerà in carica cinque anni. Sarà tale Assemblea che nominerà il
Capo dello Stato.
Il Senato sarà l’organo supremo del lavoro.
Saranno le categorie dei lavoratori ad eleggere i propri rappresentanti e
l’elezione sarà a vita. Potranno accedervi soltanto coloro che avranno
acquisito “particolari benemerenze nel campo della scienza e del progresso
dell’economia nazionale”.
Il
senato avrà funzioni consultive e potrà avanzare proposte inerenti al lavoro
all’Assemblea Nazionale Legislativa.
A livello locale gli Amministratori Comunali
saranno eletti ogni cinque anni e saranno loro a nominare, nel proprio seno,
Tutti i sindaci della Regione formeranno il
Consiglio Regionale, che nominerà
Poiché tutti debbono vivere esclusivamente
del proprio lavoro, logicamente tutti gli eletti a cariche pubbliche dovranno
essere remunerati.
Non è detto quali saranno le funzioni del
Capo dello Stato, cioè se egli sarà anche il capo dell’esecutivo in una
repubblica di tipo presidenziale come quella statunitense o se, oltre al Capo
dello Stato ci sarà anche un Capo del Governo. Tutto il contesto, però, fa
pensare a una repubblica presidenziale. Evidentemente, comunque, avrebbe dovuto essere l’Assemblea Costituente
a precisare, nei dettagli, l’assetto istituzionale.
Aspetti innovativi e interessanti sono:
1)
L’abolizione, di fatto, del
bicameralismo. Il potere legislativo, infatti, è demandato alla sola Assemblea
Nazionale Legislativa. Il Senato è organo consultivo ancorchè molto autorevole
e competente in materia di lavoro. Esso potrà, comunque, formulare proposte
all’Assemblea Legislativa.
2)
La soppressione delle provincie e
l’ampia autonomia riconosciuta alle amministrazioni comunali.
3)
La costituzione di un Consiglio
Regionale con compiti specifici e formato da tutti i sindaci della regione.
Soprattutto il terzo aspetto appare
particolarmente innovativo e interessante. Si anticipa, anzitutto, l’idea di
un’entità regionale con precisi compiti di intervento sulle grandi opere. Si
stabilisce che il Consiglio Regionale sarà automaticamente formato da tutti i
sindaci della regione. Ciò consentirà il
formarsi di tale consiglio nello stesso momento dell’elezione dei sindaci,
evitando ulteriori, costosi turni elettorali. Ma, soprattutto, garantirà il
formarsi di un consiglio dove prevarranno non gli interessi partitici ma gli
interessi amministrativi essendo i sindaci, come è logico, portatori
soprattutto di interessi locali amministrativi.
I diciotto punti di Verona:
Punto 1: Convocazione della Costituente che
sarà composta dalle rappresentanze di tutte le categorie della Nazione. Essa
dovrà dichiarare la decadenza della monarchia, proclamare la repubblica ed
eleggerne il Capo. Essa dovrà assicurare al cittadino il diritto di controllo e
di critica sugli atti della pubblica amministrazione. Ogni cinque anni i
cittadini saranno chiamati “ a
pronunziarsi sulla nomina del Capo della Repubblica. Si ipotizza un sistema
elettorale che preveda l’elezione popolare dei rappresentanti della Camera e
nomina dei ministri da parte del Capo della Repubblica e del Governo.
Vittorio Rolandi Ricci:
1)
Mantenimento del bicameralismo (Camera
e Senato) con pari funzione legislativa. I Deputati eletti a suffragio
universale in collegi uninominali, i Senatori
eletti per un quarto dai professori universitari e di scuola media, per
un quarto scelti dal Presidente fra i magistrati, i funzionari, gli ufficiali
(dieci dovevano essere vescovi), per gli altri due quarti eletti a suffragio
universale in liste provinciali.
2)
Presidente eletto direttamente a
suffragio universale. Non è, però, capo dell’esecutivo, essendo previsto un
Consiglio dei Ministri e un Presidente del Consiglio dei Ministri. Questi sono
nominati dal Capo dello Stato ma entro due mesi devono chiedere la fiducia
delle Camere.
Spampanato:
“ Attribuzione dei supremi poteri dello Stato
alla Grande assemblea costituente, che li esercita attraverso il Capo dello
Stato da essa nominato, e direttamente per quanto concerne la riforma dello
Stato stesso.” . Gli ordinamenti del nuovo Stato saranno elaborati dalle varie
Sezioni della Convenzione Permanente
nominata dall’Assemblea, che lavorerà a sezioni riunite o per singola sezione.
La grande Assemblea Costituente dovrà
“stabilire il vivo e autentico contatto col popolo, convocato in prima persona attraverso
una genuina rappresentanza”.
Biggini uno:
1)
Sono previste L’Assemblea
Costituente che oltre all’approvazione della Costituzione e l’elezione del
Duce della Repubblica Sociale delibera
anche su questioni “di supremo interesse nazionale” sottoposti alla sua
attenzione dal Duce o dalla Camera dei Rappresentanti del Lavoro. L’Assemblea
Costituente sarà costituita da non più di un terzo di membri di diritto
(membri del governo, alti funzionari, magistrati, personale della scuola, ecc.)
e, per gli altri due terzi, da rappresentanti delle varie categorie del popolo
scelti con libere elezioni.
2)
3)
Il Duce è Capo dello Stato e Capo
dell’esecutivo con potere anche legislativo in collaborazione col Governo e con
4)
Galimberti:
Si avranno due assemblee: 1) La rappresentanza
nazionale di gruppo e 2) La rappresentanza del controllo politico
Alla prima è attribuito il potere
legislativo. Essa è costituita dai rappresentanti delle categorie di lavoratori
con elezioni in più gradi: prima vengono eletti i rappresentanti
provinciali fra i quali, poi, vengono eletti i rappresentanti
dipartimentali (il dipartimento, come si vedrà, è un’entità territoriale
amministrativa composta da più province ma più piccola della regione). Questi
ultimi, a loro volta, nominano i rappresentanti nazionali scegliendoli fra loro
stessi. Possono votare soltanto i lavoratori, di ambo i sessi, iscritti obbligatoriamente a una delle 12
categorie previste.
Alla seconda spetta il compito di controllare
l’azione del governo affinchè essa “si esplichi nel quadro della
costituzione e corrisponda alle aspirazioni della coscienza pubblica
nazionale”. Anche in questo caso si avranno due gradi di votazione. In
primo grado verranno eletti un numero stabilito di rappresentanti in ciascun
collegio in cui è diviso il territorio dello stato. Questi, entro quindici
giorni, eleggeranno, scegliendoli nel proprio seno, i rappresentanti nazionali
in numero pari ad un quarto di quelli eletti in primo grado. Per l’elezione di
questa seconda assemblea votano solo i “cittadini maschi alfabeti,
maggiorenni, appartenenti a una delle organizzazioni di cui all’art. 70 (le
categorie) e che non abbiano riportato condanne per reati infamanti o siano
stati interdetti”. (art. 101 come modificato nell’appunto manoscritto di Galimberti)
Al Capo dello Stato “fanno capo i tre
poteri fondamentali dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario”.
Esso viene nominato da una assemblea costituita da : una delegazione dei
rappresentanti delle categorie eletti, una delegazione delle Accademie, delle
Università e della Magistratura. Dura in carica cinque anni.
Egli ha il potere di nomina del Presidente
del Consiglio dei Ministri, scelto fra i rappresentanti eletti e promulga le
leggi. Gli compete anche, come compete al governo e ai singoli rappresentanti
delle due assemblee, l’iniziativa per la formazione delle leggi. Le proposte di
legge vengono depositate negli uffici della presidenza che provvede alla
trasmissione alle commissioni.
Il potere esecutivo spetta al Governo. Esso è
formato, per dettato costituzionale, da 12 ministeri, e decade insieme al
Presidente che l’ha nominato.
Il territorio dello Stato è suddiviso in
Dipartimenti, Province e Comuni. Il Dipartimento è guidato da un Governatore
che si avvale di un consiglio, entrambi nominati dal Governo. Esso coordina le
attività dei rappresentanti provinciali del Governo, delle province e dei
comuni. Nelle province c’è il Prefetto che svolge funzioni di governo e il
Consiglio provinciale col suo presidente per le funzioni amministrative. In
ogni Comune entrambe le funzioni sono svolte dal Sindaco. Solo nei comuni
superiori ai 20000 abitanti il Sindaco è coadiuvato da una Giunta Comunale.
Consiglio Provinciale, Giunta Comunale e Sindaco sono eletti.
In tutti i progetti, salvo quello di Rolandi
Ricci che propone l’elezione popolare, si prevede che il Capo dello Stato sia
eletto dall’Assemblea Costituente. Rolandi Ricci, però, malgrado l’elezione
popolare, non gli attribuisce anche la funzione di capo dell’esecutivo. Tale
potere gli viene, invece, attribuito più o meno esplicitamente sia dai 18
punti di Verona che dai due progetti Biggini. Il secondo, però, rappresenta
una notevole evoluzione. Mentre il primo appariva quasi “costruito intorno al
Duce”, cui venivano attribuiti anche poteri legislativi, nel secondo ciò non si
verifica e il potere legislativo viene attribuito integralmente alla Assemblea
Nazionale Legislativa che verrà eletta dal popolo ogni cinque anni “a suffragio
universale col sistema proporzionale”.
Anche
In
tutti i progetti il lavoro viene presentato come il protagonista della vita
nazionale. Solo nei progetti di Biggini e nel progetto Galimberti, però, si
ipotizzano i rappresentanti delle categorie come previste nel sistema
corporativo fascista. (Gli stessi autori Galimberti e Repaci ammettono, nel
paragrafo XX dell’introduzione, che questa struttura “non si differenzia
granché da quella fascista…”. Salvo il fatto, naturalmente, che qui
l’elezione dei rappresentanti avviene rigorosamente dal basso) E mentre Biggini prevede un Senato composto
dai rappresentanti delle categorie particolarmente meritevoli con funzioni soltanto consultive e di
proposta, Galimberti attribuisce alla “Rappresentanza nazionale di gruppo” il
potere legislativo. Sembra, quindi che proprio il progetto di Duccio Galimberti
sia il più rigorosamente vicino al principio corporativo elaborato dal
Fascismo. Nel progetto Galimberti c’è
anche la novità dei dipartimenti (cosa diversa dalle regioni sia per
vastità territoriale che per funzioni. Il dipartimento è un organo di
coordinamento emanazione del Governo) e la interessante proposta del comune
affidato al solo Sindaco nei comuni inferiori ai 20000 abitanti. In quelli
superiori c’è una Giunta che coadiuva il Sindaco ma non c’è più il Consiglio
Comunale.
Ci sarà per tutti “ampia libertà di riunione,
di associazione, di stampa, di culto.” E qui, all’art. 7, si scioglie un vero e
proprio inno alla libertà. Si dice che la libertà è un bisogno assoluto dello
spirito come gli alimenti sono un bisogno assoluto del corpo. Si dice che la
libertà è palestra per l’esercizio del cervello come i campi sportivi lo sono
per l’esercizio muscolare. Si esalta il bisogno dell’uomo di esternare le
proprie idee e critiche e si afferma che nel confronto delle idee e nel
dibattito si generano le idee migliori. Ed è così che, esercitando la propria
libertà, il cittadino contribuisce alla costruzione del nuovo ordinamento e del
nuovo stato. Il popolo dovrà essere “sovrano, padrone assoluto dei propri
destini”.
Non
solo gli uomini ma anche le donne avranno diritto al voto (art. 8). Bisognerà, però, aver raggiunto il 24° anno
di età, perché si reputa che a quell’età si sia raggiunta una maggiore maturità
di coscienza.
I diciotto punti di Verona:
Il popolo elegge il Capo dello Stato, che,
dal testo, appare anche come capo
dell’esecutivo e
Vittorio Rolandi Ricci:
Elezioni a suffragio universale sia per
l’elezione della Camera che della metà del Senato (come già detto: un altro
quarto eletto dal personale della università e della scuola, un altro quarto
nominato dal Presidente)
Spampanato:
Non ritiene si possa procedere all’elezione
dei membri della Costituente nei modi consueti dato lo stato di guerra. Ogni
categoria di cittadini, perciò, designerà i propri rappresentanti. Tuttavia
saranno ammessi anche i rappresentanti degli altri partiti “compresi quelli
costituitisi durante il governo Badoglio”. Ad essi sarà garantita ogni libertà
e immunità.
Biggini uno:
Come sopra detto i membri della Costituente e
degli organi successivi saranno scelti con libere elezioni, salvo i previsti
membri di diritto della Costituente.
Galimberti:
Non preoccupato, come i costituzionalisti
dell’ultimo Fascismo, di dimostrare l’apertura totale alla democrazia e alla
libertà, Galimberti delinea un regime democratico, sì, ma preoccupato di non
lasciare spazi eccessivi a una libertà che potrebbe diventare arbitrio e punta,
quindi, a una libertà coniugata con la responsabilità. Ci sarà, così, libertà
di stampa e di opinione, “ ma è vietata la costituzione di partiti politici
“(art. 56) . Tutti i cittadini lavoratori, gli unici che hanno diritto al voto,
sono organizzati in categorie (lavoratori dell’industria, lavoratori
dell’agricoltura, ecc.), ciascuna delle quali è divisa in gruppi (es.: per i
lavoratori dell’industria: tessili, edili, metalmeccanici, ecc.). Ogni
lavoratore ha l’obbligo di iscrizione alla propria categoria e al proprio
gruppo. Si può anche appartenere a più di una categoria (nel caso si eserciti
più di una professione) ma si ha diritto ad un solo voto, nella categoria per
la quale si avrà optato. Non si parla di suffragio universale. Per l’elezione
della “Rappresentanza del controllo politico” votano soltanto i maschi
maggiorenni e alfabetizzati.
Tutti i progetti prevedono libertà di
associazione e libere elezioni. Le enunciazioni del testo che stiamo
esaminando, tuttavia, appaiono le più convinte e le più convincenti. Vengono,
infatti, esplicitamente menzionate tutte le fondamentali libertà e si assicura
al popolo la assoluta padronanza dei suoi destini. Curiosa la variazione
dell’età a partire dalla quale si acquisisce il diritto al voto: nel Biggini
uno , con notevole intuizione anticipativa, tale diritto si acquisiva a
partire dal compimento del 18° anno. Nel Biggini due tale età sale a 24
anni, cioè a ben 3 anni dopo il compimento della maggiore età. Il motivo, si
afferma, è che si ritiene solo a quell’età avere l’individuo acquisito la
maturità sufficiente per effettuare scelte politiche responsabili. Che può
anche essere considerata una buona ragione. Ma che stride, però, col fatto che
si accettavano, a quell’epoca, volontari di sedici anni, considerati maturi,
quindi, per andare a combattere e a morire, ma non maturi per votare.
Impressionante la somiglianza fra il sistema
corporativo fascista e quello, pure definito corporativo, di Galimberti. Questi
prevede 14 categorie mentre il corporativismo fascista ne prevedeva 22 (perché
industria e agricoltura erano suddivise in diverse corporazioni). Tuttavia sono
rilevabili anche altre differenze sostanziali. La più rilevante sta nel fatto
che le corporazioni fasciste comprendevano sia i lavoratori che i datori di
lavoro di uno stesso settore, mentra Galimberti prevede una categoria p) dei
proprietari dei fondi urbani distinta dalle altre che, secondo quanto
specificato (art 71) è quella cui appartengono i datori di lavoro.
Molto
forte e significativa anche la norma che vieta la costituzione dei partiti
politici. C’è, evidentemente, il rifiuto di quel parlamentarismo che aveva
dimostrato la sua inefficienza nella stato pre-fascista, ma c’è anche la
convinzione, che fu già del Fascismo, che la partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica attraverso le categorie viene a costituire una base democratica attiva
comprendente, praticamente, la totalità del popolo lavoratore, che
partecipa direttamente, attraverso le proprie rappresentanze, al governo del
paese. Cosa che, come è noto, non avviene in un regime “partitocratico”. La
“base democratica attiva”, infatti, è in questo caso rappresentata soltanto
dagli iscritti ai partiti (anche accreditando loro un potere reale all’interno
del partito stesso, potere che è, invece, come è noto, nelle mani di una
ristretta oligarchia) che rappresentano una esigua minoranza della popolazione.
La giustizia (art. 4)
Si afferma anzitutto con solennità
l’indipendenza della Magistratura. I giudici dovranno emettere i loro giudizi
“con tranquillità e secondo i dettami della loro coscienza”.
I Magistrati saranno eletti con un plebiscito
popolare e la loro elezione sarà a vita. I membri delle Giurie, pure eletti con
plebiscito popolare, invece, resteranno in carica per cinque anni.
“Il
sistema di detenzione e di pena dovrà essere riveduto, studiato e modificato “
I diciotto punti di Verona:
Al punto 3 è detto: “Nessun cittadino,
arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, potrà essere trattenuto
oltre i sette giorni senza un ordine dell’autorità giudiziaria. Tranne il caso
di flagranza, anche per le perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine dell’autorità
giudiziaria. Nell’esercizio delle sue funzioni la magistratura agirà con
piena indipendenza.”
Vittorio Rolandi Ricci:
Una commissione composta da sette eletti fra
i componenti della Corte di Cassazione, compresa
Spampanato:
Biggini uno:
Art. 65: “Nell’esercizio delle sue funzioni è
garantita piena indipendenza alla magistratura: questa è vincolata dalla legge
e soltanto dalla legge”
Galimberti:
Ampie
garanzie ai cittadini (art.51 e 52): diritto al risarcimento per danni causati
dagli organi dello stato (quindi anche dalla magistratura) o per arresto
illegale. Solo per ordine dell’autorità giudiziaria si potrà essere arrestati.
Ammesso il fermo ma attuato in appositi locali (non nelle carceri) e con
obbligo di comunicarlo entro 24 ore al
P.M. Esso non potrà in nessun caso prolungarsi per più di 7 giorni.
Tutti i progetti proclamano solennemente
l’indipendenza della Magistratura. L’innovazione rivoluzionaria del testo in
esame è l’elezione dei Magistrati e dei
membri delle Giurie mediante plebiscito popolare. Nel Biggini uno i
Magistrati erano “nominati dal Duce” (art. 63). Galimberti rimanda ad apposito
ordinamento la nomina e la funzione dei magistrati. Perché la divisione dei
poteri sia effettiva è necessario che
Nella convinzione che si apriranno, nel
futuro, ampie intese fra i popoli Europei, fino alla totale eliminazione dei
conflitti armati, si propone l’abolizione della coscrizione obbligatoria e la
creazione di una Milizia Nazionale Volontaria con compiti prevalentemente di
ordine pubblico.
I diciotto punti di Verona:
Non ci sono riferimenti specifici al
problema. Gli unici riferimenti si trovano nella premessa, dove si auspica una
“rapida ricostruzione delle Forze armate…” e al punto 5 dove si definisce il
partito “ordine di combattenti e di credenti….degno di essere il custode
dell’idea rivoluzionaria”.
Vittorio Rolandi Ricci:
Non viene affrontato il problema. L’unico riferimento
ai militari è al punto 19, ove si stabilisce il divieto “per tutti i funzionari
dello Stato civili e militari, come per i magistrati” di appartenere a società segrete.
Spampanato:
Nel paragrafo “Forze Armate”, nel quale si
parla delle rappresentanze militari nell’Assemblea Costituente, non si fa cenno
a volontà di trasformare l’esercito in una milizia volontaria.
Biggini uno:
Nell’art. 59 si parla esplicitamente di
coscrizione definendolo un “servizio d’onore” e si afferma che “Tutti i cittadini
hanno il diritto e il dovere di servire
in armi
Galimberti:
“E’ vietata la costituzione di eserciti
nazionali” (art. 6) Ogni stato potrà avere solo un unico corpo di polizia.
Esercito, Marina e Aviazione saranno Confederali e in ogni Stato saranno
reclutati i contingenti stabiliti dall’ Assemblea rappresentativa dei singoli
Stati. L’Assemblea potrà anche ordinare la mobilitazione parziale o totale di
tutti i cittadini atti alle armi.
Anche in questo caso il testo in esame si
presenta come fortemente innovativo e anticipatore di un indirizzo che troverà
la sua realizzazione soltanto ai tempi nostri, cioè sessanta anni dopo. Ed è
l’unico progetto a parlare di un esercito di volontari.
L’art. 10 abolisce tutti i titoli nobiliari e
le onorificenze, salvo quelle militari e al valor civile. Gli uomini nascono
tutti uguali. Si riconosceranno esclusivamente quei titoli conseguiti con lo
studio e con atti di valore.
I diciotto punti di Verona:
Non si fa cenno al problema.
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento.
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento.
Biggini uno:
Art. 48: I titoli di nobiltà sono mantenuti a
coloro che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.
Galimberti:
Art. 49: “La nobiltà, come classe, è
soppressa. Tutti i titoli sono soppressi e non possono venire
introdotti……Possono solo essere conferiti i titoli che designano una funzione,
un impiego, una professione o una dignità accademica.”
Soltanto il testo in esame e quello di
Galimberti affrontano il problema in maniera drastica, rivelando una volta di
più il loro carattere fortemente popolare e egualitario. I due testi sono
pressochè equivalenti.
L’art. 11 propone una drastica
semplificazione del sistema tributario. Si pagherà una sola imposta che
comprenderà anche l’aliquota per l’invalidità e la pensione di vecchiaia.
Saranno aboliti dazi, imposte di bollo e qualunque altro tipo di imposta. Tutto
confluirà in un’unica imposta annuale che verrà determinata il base al reddito e
sarà progressiva.
I
consigli comunali istituiranno due apposite Commissioni per l’accertamento dei
redditi: Una sarà presieduta “dal Capo dell’Ufficio Fiscale dello Stato” e
l’altra, che avrà funzioni arbitrali con giudizio inappellabile, sarà
presieduta da un delegato del comune.
Gli
accertamenti dovranno essere resi pubblici.
Nell’art. 12 si parla dei dazi doganali. La
prospettiva è quella di giungere gradualmente alla abolizione di tali dazi e,
quindi, a un sistema di libero scambio. Quello che si auspica è una armonica
integrazione delle economie che consenta ad ogni popolo l’accesso a tutti i
beni di cui necessita. Sarà, questa, la “ base fondamentale del principio della
fratellanza umana”.
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno sull’argomento
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento.
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento.
Biggini uno:
Art. 91:
Accettare “volenterosamente e disciplinatamente gli oneri, le
restrizioni e i sacrifici” necessari per il bene dello Stato è “fondamentale
dovere del cittadino”. Si tratta, come si può vedere, soltanto di un accenno generico.
Galimberti:
Il reddito dello Stato e degli Enti Locali è
costituito dalle loro proprietà, dai servizi e dai tributi. “Questi non
possono colpire altro che i redditi” (art.65). L’imposta sul reddito sarà
progressiva e, onde evitare il formarsi di redditi eccessivi essa “..può
colpire fino al novantacinque per cento” del reddito. L’imposta sul
patrimonio potrà eccezionalmente essere istituita non più di una volta nel
termine di anni quindici.
Gli aspetti più innovativi e rivoluzionari
del testo in esame si riscontrano senza dubbio in materia economica. Il
conglobare in una sola imposta, progressiva, tutto ciò che il cittadino
deve pagare a titolo di contributo alla collettività rappresenta non solo una
semplificazione ma anche un notevole contributo alla chiarezza e alla
trasparenza del sistema fiscale. Gli accertamenti dei redditi effettuati a
livello comunale e resi pubblici sono un ulteriore contributo a tutto ciò.
Preme
far notare anche la lungimiranza delle proposte in materia di dazi onde poter
giungere a un sistema di “libero scambio” con integrazione delle economie delle
varie nazioni in un sistema armonico e pacifico, in un mondo dove “il flagello
dei conflitti armati dovrà essere bandito per sempre”.
Politica estera
e politica razziale
Nell’art. 13 si delineano i principi
fondamentali di una politica estera tesa alla pace e alla fratellanza fra i
popoli : assoluta indipendenza di tutti i popoli, creazione di una milizia
internazionale e di una speciale Corte di Giustizia internazionale che dirima,
con giudizio inappellabile, le eventuali vertenze. Il flagello dei conflitti
armati dovrà essere bandito per sempre.
Nell’art. 14 si dichiara abolita ogni
questione di razza. Si afferma che la
razza umana è una sola con tendenza a modificarsi in tutti i campi al fine di
un miglioramento comune.
Per
quanto riguarda il problema ebraico si riconosce la grande importanza che
questo popolo ha avuto in passato. Si fa riferimento al frantumarsi dello stato
ebraico a seguito della conquista romana e si considera necessario adoperarsi
per la ricostituzione di uno stato ebraico indipendente, di una patria
“indispensabile alla loro esistenza”.
I diciotto punti di Verona:
Punto 7: problema razziale: “Gli
appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra
appartengono a nazionalità nemica.”
Punto 8: politica estera :
Salvaguardare l’integrità del territorio e “far riconoscere la necessità degli
spazi vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra
un’area insufficiente a nutrirli”.
Realizzazione di una comunità europea per “eliminare gli intrighi
britannici sul continente”, “abolire il
sistema capitalistico interno e lottare contro le plutocrazie mondiali”, valorizzare, a beneficio nostro e degli
autoctoni, le risorse naturali dell’Africa “nel rispetto assoluto di quei
popoli, in ispecie mussulmani…”
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sugli argomenti
Spampanato:
Nessun cenno specifico sull’argomento politica
razziale. Sono, però, significative le seguenti affermazioni contenute nel
paragrafo “Attività della Costituente”:
La prima : L’appartenenza alla Grande
Assemblea Costituente “non richiede speciali requisiti civili, politici o
religiosi”. La seconda: Sono assimilati ai cittadini italiani “…gli
individui di altra nazionalità chiamati a far parte dell’Assemblea.”
Biggini uno:
Nel VI Paragrafo “La difesa della stirpe”,
art. 73, si dice che si attua questa difesa, fra l’altro, “col divieto di
matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica….”
Galimberti:
La politica estera non è più competenza dei
singoli Stati ma della Confederazione europea. Art. 5: “Gli Stati d’Europa
riconoscono piena sovranità agli organi confederali in materia di affari
esteri, di difesa, di politica economica….”
Art. 46: “ Le differenze di razza, di
nazionalità e di religione non sono d’ostacolo al godimento dei diritti
pubblici e privati.”
Come già nei 18 punti di Verona si
auspicava la realizzazione di una comunità europea, sia pure per
“eliminare gli intrighi britannici sul continente”, anche in questo testo ci si
proietta in una dimensione sovranazionale auspicando un mondo pacificato in cui
sia riconosciuta l’indipendenza di tutti i popoli, in cui le eventuali
controversie siano risolte da una Corte di Giustizia internazionale. Il tutto
garantito da una milizia internazionale. Di una Corte di Giustizia
sovranazionale e di una milizia internazionale si parla anche nel progetto di
Galimberti. E così della comunità
europea che lui chiama Confederazione degli Stati europei.
Ma la
cosa che maggiormente colpisce è il netto rovesciamento dell’atteggiamento nei
confronti dei cittadini di razza ebraica. Senza mezzi termini, smentendo ciò
che era detto dei 18 punti di Verona e anche quanto affermato nel Biggini
uno, si dice lapidariamente che il problema razziale non esiste perché la
razza umana è una sola. E si prefigura anche la creazione di uno stato ebraico
ove il popolo ebraico, del quale si riconosce l’importanza avuta in passato,
possa trovare di nuovo una indispensabile patria.
La scuola sarà obbligatoria per tutti almeno
fino al 16° anno. Ci saranno borse di studio per consentire anche ai bisognosi
di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione. L’insegnamento non sarà
dogmatico e sarà aperto a tutte le grandi correnti di pensiero. Non dovranno esserci influenze politiche o
religiose. I programmi verranno introdotti dopo essere stati ampiamente
discussi dagli insegnanti. L’avviamento alle professioni sarà deciso da
speciali commissioni il cui giudizio sarà inappellabile.
Lo
sport sarà un fattore importante nella formazione e nella vita dell’individuo.
Ed è anche da considerarsi un fenomeno d’importanza sociale. Esso dovrà essere
praticato per pura passione, senza fini di lucro. Soltanto nello sport
agonistico saranno previsti dei premi. Per il resto lo sport, che contribuisce
a un sano sviluppo, dovrà essere praticato come svago, divertimento,
ricreazione.
I diciotto punti di Verona:
L’unico riferimento al problema educativo si
trova al punto 5: “L’organizzazione a cui compete l’educazione del popolo ai
problemi politici è unica” . Ed è il partito.
Vittorio Rolandi Ricci:
Punto 20: “L’educazione e l’istruzione
<sono> avocate allo Stato, rispettati i patti lateranensi, i quali
<sono> dichiarati costituzionalmente invariabili unilateralmente”
Spampanato:
Nessun cenno specifico sull’argomento.
Biggini uno:
Il paragrafo VII “L’educazione e l’istruzione
del popolo” è diviso in due sezioni.
Galimberti:
L’insegnamento è libero, ma solo lo Stato
rilascia i titoli di studio. Solo l’istruzione elementare è obbligatoria ma
l’insegnamento è gratuito nelle scuole statali di ogni grado. Borse di studio e
altri incoraggiamenti saranno date ai poveri meritevoli. Si parla di sport
all’art. 38 nell’ambito della politica sanitaria.
Innovativa è anche l’estensione
dell’obbligatorietà dino al 16° anno, ma la cosa veramente nuova e che, anche
in questo caso rovescia le impostazioni precedenti è la categorica affermazione
che nella scuola l’insegnamento “non sarà dogmatico” e, nella scuola, non
dovranno esserci influenze politiche o religiose. Quindi, anche se non lo si
dice esplicitamente, sembra che ci si trovi di fronte a un ripensamento degli
stessi Patti Lateranensi che prevedevano, oltre a quanto era scritto nei
programmi che contenevano la materia “Religione”, anche le famose “ 20 lezioni
di religione” di un’ora ciascuna, impartite direttamente da un religioso. Molto
interessante anche l’affermazione che i programmi saranno introdotti nelle
scuole solo dopo essere stati discussi e approvati dai docenti, il che
prefigura una autonomia scolastica ante litteram.
Importante anche l’esortazione a praticare lo
sport “per pura passione, senza fini di lucro”, specie se si fa un confronto
con i molti sport miliardari che si praticano oggi.
Art.
15 : “La scuola non avrà dogmi. Saranno escluse le influenze politiche e religiose,
l’insegnamento sarà aperto alle grandi correnti del pensiero, i programmi
verranno ampiamente discussi dal corpo degli insegnanti stessi, commissioni
speciali verranno istituite, incaricate del vaglio e delle decisioni
all’avviamento professionale di quelli ritenuti idonei con giudizio
inappellabile.”
I diciotto punti di Verona:
Punto 6: “La religione della Republica è la
cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti con le leggi è
rispettato.
Vittorio Rolandi Ricci:
Punto 12: Fra i Senatori eletti dal
Presidente dovranno essere inclusi dieci vescovi.
Punto 17: La religione cattolica è la
religione dello Stato. Gli altri culti sono ammessi nei limiti stabiliti dalla
legge.
Spampanato:
Non ci sono cenni specifici. E’
significativo, però, che fra i soggetti chiamati a far parte della Costituente
figurassero rappresentanze dei
Cappellani militari di Esercito, Milizia, Aviazione e Marina e che “Inoltre
parteciperà alla Costituente un rappresentante per ogni comunità religiosa
esistente nello Stato, Impero, Colonie e Possedimenti”.
Biggini uno:
Art. 83: “
Galimberti:
La religione è menzionata soltanto all’art.
46, già riportato nel paragrafo Politica estera e politica razziale. Se
ne può dedurre che ognuno è libero di professare liberamente la religione che
crede, ma essa è e rimane un fatto privato. Tuttavia è bene notare che, a
proposito dei rapporti della Confederazione degli Stati Europei con il
Vaticano, all’art. 3 si dice che essa “dichiara di aderire al trattamento
stabilito nel Trattato con l’Italia dell’11 febbraio
Considerazioni
e commenti
Oltre a quanto detto nel paragrafo
precedente, possiamo notare come, nel progetto Biggini e nel progetto
Galimberti si vada oltre il concetto di religione come fondamento e coronamento
dell’istruzione e, quindi, della formazione dell’uomo e del cittadino, per
approdare a una posizione decisamente più laica.
“Il lavoro nella Repubblica Sociale Italiana è
un dovere per tutti i cittadini, e ciascuna verrà remunerato a seconda
della propria capacità e del proprio merito”. Così l’art. 17. Il lavoro è una necessità,
perché con lo sforzo che esso richiede ogni uomo si procura quei beni economici
necessari per soddisfare i bisogni della vita. Ma è anche un dovere sociale,
perché è col lavoro di tutti che vengono messi a disposizione della
collettività tutti quei beni e servizi indispensabili alla vita. La
retribuzione commisurata alle capacità e al merito è considerato uno stimolo
e un atto di giustizia.
Ma
nessun lavoratore dovrà più essere esposto allo sfruttamento da parte di altri
uomini. Questo è chiaramente enunciato dall’art 18 che esordisce affermando che
“Il Capitale non potrà essere più elemento di sfruttamento e di privilegio
per alcuno”
Sarà
dunque necessario garantire che i mezzi di produzione appartengano ai
lavoratori, quale che sia il settore e il tipo di lavoro. Il comunismo, che
intendeva garantire la stessa cosa, riteneva di avere risolto il problema
facendo acquisire allo Stato tutti i mezzi di produzione. Essendo, infatti, lo
stato comunista governato dal popolo, il popolo stesso risultava proprietario
di tali mezzi. Ma si trattava di un possesso del tutto nominale. Nella realtà,
infatti, il lavoratore dello stato comunista non ha più come datore di lavoro
un capitalista privato ma lo stato. Egli, però, non muta la sua condizione di
mero dipendente. Si passa, cioè, da un capitalismo privato a un capitalismo di
stato.
Qui,
al contrario, si va molto oltre. Si comincia con l’affermare che “tutta la proprietà
immobiliare passerà esclusivamente nelle mani dello Stato” , ma con queste
eccezioni:
a)
a)
per i possessori della casa che serve di abitazione della
propria famiglia;
b)
b)
della terra che viene fecondata con le proprie braccia
c)
c)
e di quant’altro sia nella forma privata e associata ove
risulti chiaramente che il capitale ed il lavoro siano riuniti nelle stesse
mani.
E’,
questo lunghissimo articolo 18, certamente il più rivoluzionario di
tutto il progetto. Esso, infatti, prosegue dicendo che lo Stato assumerà
direttamente la gestione di tutte le industrie, miniere e grandi aziende, ma
solo in via temporanea, intendendo cedere poi, tutto e veramente nelle mani di
chi lavora. Accadrà, infatti, che lo stato assegnerà a tutte quelle famiglie
che desiderano lavorare la terra, un appezzamento adeguato alla forza lavoro
della famiglia stessa. Tale famiglia verrà gravata di una rata annuale
commisurata al valore dell’appezzamento che le consentirà, in 30 anni, di
divenire proprietaria del terreno. Tali versamenti andranno effettuati alla
Banca di Stato che, come vedremo, sarà l’unico istituto di credito.
La
stessa cosa si verificherà nell’industria. Il capitale di ogni azienda sarà
diviso in tante quote capitale quanti sono gli addetti, i quali, mediante
versamenti o trattenute sul salario, diventeranno alla fine proprietari della
propria quota. Essi, quindi, gestiranno l’azienda come associazione
cooperativa, essendo i proprietari dell’azienda stessa. Non sarà inutile notare
come quanto sopra rappresenti un passo
ulteriore anche rispetto alla legge sulla Socializzazione. Con quella legge,
infatti, il lavoratore partecipava, sì, alla ripartizione degli utili, dai
quali, però dovevano essere tolti, oltre agli accantonamenti previsti dalla
legge, anche la giusta remunerazione del capitale. Nel caso che esaminiamo,
invece, anche tale quota andrebbe ai lavoratori essendo loro stessi i detentori
del capitale.
Una
importante clausola di salvaguardia è la seguente: Ove un lavoratore decidesse,
nel corso della sua vita lavorativa, di cambiare azienda o, addirittura, di
passare dall’industria all’agricoltura o viceversa, le quote versate lo
seguirebbero nella nuova attività senza che nulla vada per lui perduto. Al
termine della attività lavorativa, poi, la quota capitale verrà integralmente
rimborsata e, in caso di morte, detta quota andrà agli eredi.
Altra
cosa notevole e abbastanza clamorosa è che “la proprietà immobiliare
espropriata non verrà pagata dallo Stato” . Le famiglie espropriate, però,
ove siano impossibilitate a lavorare, avranno una “sistemazione equa”. Si
sostiene, a questo proposito che, anche se togliere questo capitale può
apparire immorale, in realtà non lo è perché esso capitale è il risultato di uno sfruttamento del lavoro
altrui per cui il toglierlo per darlo ai lavoratori è un atto di riparazione e
di giustizia.
L’articolo 23 è dedicato all’artigianato. Si
dice che, anche in un’epoca in cui l’industria produce più velocemente e a
prezzi più bassi, tuttavia il lavoro artigianale ha dei pregi ancora molto
apprezzati per l’eleganza,
l’originalità, l’adeguatezza a particolari bisogni. Quindi l’artigiano, lavoratore indipendente,
dovrà essere aiutato sia nella forma individuale che associata.
Anche
l’attività commerciale (art. 26) svolge un’importante funzione in una società
organizzata. Nel futuro assetto sociale sarà necessario, a vantaggio degli
acquirenti, creare sempre più stretti rapporti fra produzione e consumo. Ciò
potrà essere fatto predisponendo un piano organizzativo di cooperative
associate.
Gli utili di queste cooperative di
consumatori non verranno distribuiti ma reinvestiti per migliorare
l’organizzazione e mantenere i prezzi ai giusti livelli.
Tutte le società cooperative fanno capo
all’Ente Nazionale della Cooperazione che avrà compiti di controllo, propaganda
e altre iniziative. Si distinguono due tipi di cooperative: quelle di
Produzione e Lavoro e quelle di Consumo.
In una società dove lavorare è un dovere e
tutti lavorano e dove esistono provvidenze per chi è impossibilitato a
lavorare, è logico che si consideri non tollerabile ogni forma di questua o
elemosima (art. 25).
I diciotto punti di Verona:
Punto 9: “Base della Repubblica Sociale e suo
oggetto primario è il lavoro….”
Punto 10: La proprietà privata è rispettata
purchè non diventi strumento di sfruttamento di altri uomini. Espropriazioni
potranno aversi in caso di terre incolte o mal gestite onde creare aziende
agricole gestite da coltivatori diretti o cooperative di agricoltori.
Punto 11: Tutto ciò che esce dall’interesse
singolo per entrare nell’interesse collettivo appartiene alla sfera di azione
dello Stato. Pubblici servizi e produzioni belliche vengono gestite dallo Stato
o da Enti appositi.
Punto 12: In ogni azienda i lavoratori,
mediante loro rappresentanze, parteciperanno alla gestione delle aziende stessa
e alla ripartizione degli utili.
Punto 16: Tutti i lavoratori saranno
organizzati nel sindacato di categoria della unica grande Confederazione
Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Punto 17: Congrui adeguamenti salariali e
controllo efficace dei prezzi (con misure anche drastiche) dei viveri che
devono mantenere i livelli ufficiali. Chi fa mercato nero verrà equiparato ai
traditori e rischierà anche la pena di morte.
Vittorio Rolandi Ricci:
Non ci sono riferimenti specifici. Soltanto
all’art. 17 c’erano le seguenti affermazioni:
La prima : “La proprietà privata <è> considerata piena e libera
salvo quelle limitazioni che per legge fossero riconosciute di interesse
nazionale. L’espropriazione <dovrà> sempre essere compensata con adeguato
pagamento di indennità” L’altra: “La disciplina di qualunque contratto, anche
di quelli di lavoro, <è> demandata alla legge, od a regolamenti approvati
per delegazione del legislatore.”
Spampanato:
Mancano riferimenti espliciti. Nel paragrafo I
lavori della Grande Assemblea Costituente, però, al punto 7 è detto :”
Ratifica di quanto finora legiferato e ordinato dal Governo Nazionale
Repubblicano” che può essere interpretato come adesione agli indirizzi sociali
espressi dalla R.S.I. a partire dai 18 punti di Verona. Altro indizio
interessante può essere ritenuto la grande partecipazione all’assemblea
costituente dei rappresentanti del lavoratori, prevista nel paragrafo Lavoratori.
Nel paragrafo Economia,
infine, è molto significativo il rifiuto di dare rappresentanti nell’assemblea
alle “Confederazioni padronali” per non dare diritto di presenza al capitalismo
“già virtualmente ripudiato dalla nuova situazione rivoluzionaria intervenuta
nel paese”.
Biggini uno:
Tutto il Capo IV è dedicato alla Struttura
dell’economia nazionale. Il 1° paragrafo è dedicato a La produzione e il
lavoro. Nella Sezione I La produzione
Si afferma anzitutto che, nel campo della
produzione,
Nella Sezione II Il lavoro, si
comincia col dichiarare il lavoro “soggetto e fondamento dell’economia
produttiva” (art.113). Negli articoli successivi si afferma che il lavoro è un
dovere nazionale, che è assicurata la piena uguaglianza giuridica di tutti i
lavoratori, che
Il 2° paragrafo La gestione socializzata
dell’impresa descrive il funzionamento dell’impresa socializzata
(partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda e alla ripartizione
degli utili) anticipando, in sostanza, quello che sarà il contenuto della legge
sulla socializzazione che verrà approvata nel febbraio successivo.
Il 3° ed ultimo paragrafo L’organizzazione
professionale afferma, all’art. 135 che “tutte le categorie di prestatori
d’opera e di lavoro, operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di
imprenditori, di professionisti e gli artisti” appartengono ad un’unica
organizzazione professionale nazionale. Essa ha l’esclusiva rappresentanza
degli interessi delle categorie ed è giuridicamente riconosciuta come ente
ausiliario dello Stato. In caso di controversie non conciliate interverrà
Galimberti:
Già nella prima parte, riguardante
l’ordinamento della Confederazione, si afferma (art. 29) che il lavoro è un
diritto e un dovere sociale. Perciò la disoccupazione sarà evitata, impiegando
in opere pubbliche i disoccupati anche temporanei. Nello stesso articolo si
afferma anche che verrà impedita la
formazione di grandi capitali e di grandi redditi anche mediante
nazionalizzazioni (industrie e servizi che abbiano carattere nazionale).
All’art 61, poi, si precisa che la proprietà privata è riconosciuta e tutelata
ma solo “nei limiti del bisogno individuale e famigliare in rapporto alle
esigenze della condizione sociale” Tutto ciò che eccede viene incamerato
dallo Stato “per confisca, espropriazione o gravame tributario”. L’art.
68, poi, precisa che il gravame tributario (imposta progressiva sul reddito)
può raggiungere il 95%.
Ogni
cittadino lavoratore deve essere iscritto ad una delle 12 categorie di cui
all’art. 71, tramite l’appartenenza a un gruppo di quella categoria. La
categoria rappresenta un grande settore dell’attività (es. lavoratori
dell’industria) mentre il gruppo rappresenta una attività specifica di quella
categoria (es.: settore tessile, settore edile, ecc.) Il gruppo, come si
chiarisce al paragrafo XX dell’introduzione, “equivale al sindacato”.
Questa organizzazione del lavoro è unica e riconosciuta dallo stato. Non
sono ammesse organizzazioni libere. Essa stipula contratti collettivi che
assumono la veste e il valore di atti legislativi. Di conseguenza le
eventuali vertenze saranno giudicate dal magistrato ordinario. “Serrate e
scioperi sono proibiti”. Obbligatorie tutte le assicurazioni sociali.
L’orario settimanale di lavoro non potrà superare le 38 ore. Divieto assoluto
di lavoro straordinario salvo deroghe dell’Assemblea Confederale per ragioni di
necessità. Presso ogni azienda verrà istituita una commissione di controllo
formata da impiegati e operai nominati dai rispettivi gruppi e gli stessi “concorrono
al riparto degli utili”.
Considerazioni
e commenti
E’, sicuramente in questi articoli che si
manifesta con estrema chiarezza la portata rivoluzionaria del progetto. La
socialità (ma potremmo dire il socialismo) della R.S.I. sono qui esplicitati
nella loro pienezza. La proprietà è riconosciuta, sì, ma, oltre alla casa di
abitazione, soltanto se è proprietà dei
mezzi di produzione. La proprietà di altro non può che essere il frutto di uno
sfruttamento del lavoro altrui e, quindi, sarà espropriata senza indennizzo.
Per il capitalista come noi lo conosciamo, cioè come colui che possiede il
capitale dell’impresa, vale a dire i mezzi di produzione, non c’è più spazio. I
portatori di capitale sono, in parti uguali, gli stessi lavoratori. E sarà così
anche per le grandi imprese tradizionalmente gestite dallo Stato come, ad es.,
poste e ferrovie. Non esisterà più, quindi, né il capitalismo privato né il
capitalismo di Stato. Non è chi non veda l’enorme passo in avanti anche
rispetto alla socializzazione delle imprese. Con tale legge, infatti, il
lavoratore avrebbe partecipato alla distribuzione degli utili di azienda ma il
portatore di capitale sarebbe stato ancora il capitalista proprietario il
quale, prima della distribuzione degli utili di gestione, avrebbe visto la
giusta remunerazione del suo capitale investito. Il lavoro verrà retribuito “a
seconda delle proprie capacità e dei propri meriti”. Non ci sarà, quindi,
appiattimento, ma un adeguato riconoscimento della professionalità e della
laboriosità. Naturalmente tutti saranno liberi di accumulare risparmi, come
forma di previdenza o per altri scopi che ciascuno può prefiggersi. Ma esso non
darà frutti, a meno che il possessore non lo investa per acquistare mezzi di
produzione coi quali svolgere la propria attività lavorativa (Esempio: Un
artigiano che desidera modernizzare la propria attrezzatura).
Di notevole portata il fatto che il terreno
acquistato, una volta pagate le quote, rimarrà ovviamente di proprietà, ma
anche le quote di capitale riscattate, alla fine dell’attività lavorativa,
verranno restituite, costituendo, così, un capitale risparmiato per la
vecchiaia. Tali proprietà potranno, alla morte del titolare, passare in eredità
ma soltanto ai figli legittimi. Mancando questi, le proprietà torneranno
allo Stato. Se così non fosse, infatti, potrebbe accadere che un agricoltore,
già proprietario del proprio appezzamento, ricevesse in eredità un secondo
appezzamento che non potrebbe lavorare con la propria famiglia e che, quindi,
dovrebbe far lavorare ad altri non proprietari. Il che non può darsi secondo
questa legge. Anche questa norma, pertanto,
è coerente con tutta l’impostazione.
Più d’una sono le analogie fra le proposte di
Galimberti e le proposte dei costituzionalisti fascisti. Ma anche con le
realizzazioni del fascismo. L’organizzazione del lavoro per categorie e gruppi
ricalca, per stessa ammissione del Galimberti, il corporativismo fascista. E
l’opportunità di dirimere le controversie fra lavoratori e datori di lavoro per
vie legali, abolendo scioperi e serrate, ricalca la strada seguita dal Fascismo
con l’istituzione della Magistratura del Lavoro. Anche la unicità della
organizzazione sindacale con divieto di organizzazioni libere è simile a quella
Confederazione del Lavoro, della Tecnica e delle Arti che fu realtà nella
Repubblica Sociale Italiana. E con l’introduzione della “commissione di
controllo” nelle aziende (di cui non è precisata la funzione ma che si può
supporre come una parziale partecipazione alla gestione) e il riparto degli
utili, Galimberti si avvicina molto al concetto di socializzazione. Infine,
anche se in Galimberti non c’è la drastica liquidazione del capitalismo come
nel progetto Biggini, tuttavia ci sono misure abbastanza incisive per la
riduzione dei grandi capitali e dei redditi eccessivi. Anche se questo sembra
comportare un abbondante ricorso alle nazionalizzazioni delle aziende di interesse
nazionale fra le quali sembra finirebbero per rientrare tutte le aziende di
grandi dimensioni.
L’organizzazione
sindacale
Nel testo in esame si parla della
Confederazione Generale del Lavoro nell’art. 3,
allorchè si dice che sarà essa a determinare il numero dei posti
spettanti a ciascuna categoria di lavoratori per l’elezione del Senato. Ci si
riferisce all’unica Confederazione del Lavoro, della Tecnica e delle Arti già
realizzata dalla R.S.I. con Decreto del 25 novembre 1943. Tale Confederazione
raggruppava tutti i sindacati di categoria comprese le associazioni dei datori
di lavoro (purchè dirigenti dell’azienda) all’epoca ancora esistenti,
eliminando così il dualismo (organizzazione dei lavoratori e organizzazioni
degli industriali) sopravvissute durante tutto il ventennio fascista.
Tale
Confederazione, avente riconoscimento giuridico, stipula contratti di lavoro
validi erga omnes, tutela i lavoratori e dirime ogni eventuale vertenza.
I diciotto punti di Verona:
Punto 16: “Il lavoratore è iscritto
d’autorità nel sindacato di categoria” che converge nella Confederazione
Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. Ne sono esclusi i “proprietari
che non siano dirigenti o tecnici”.
Vittorio Rolandi Ricci:
Mancano cenni specifici sull’argomento.
Spampanato:
Le Federazioni nazionali di categorie
designeranno i rappresentanti nell’Assemblea Costituente.
Biggini uno:
Nel paragrafo titolato L’organizzazione
professionale – articoli dal 135 al 142 si fa riferimento alla
Confederazione Unica già approvata e gli si riconoscono i seguenti poteri:
Normativo:
Essa, “nella forma e nei modi stabiliti dalla legge”
detta norme giuridiche per la disciplina dei rapporti di lavoro.
Fiscale:
Può imporre contributi ai lavoratori per sostenere le
spese connesse alla sua funzione.
Conciliativo:
Deve esperire il tentativo di conciliazione nelle
vertenze, presupposto necessario prima di ricorrere alla Magistratura del
Lavoro.
Disciplinare:
Può infliggere sanzioni disciplinari previste dallo
statuto per inosservanza ai doveri degli associati.
Consultivo:
Il suo parere deve essere sentito dallo Stato nelle
materie riguardanti il lavoro e la produzione.
Galimberti:
Come già detto i lavoratori sono organizzati
in gruppi (che corrispondono ai sindacati). Esso è “la base più ristretta
della categoria e rappresenta gli interessi di ciascuna attività lavorativa o
produttiva (ad esempio, operai dell’industria tessile, della industria
metallurgica, avvocati e procuratori, , artigiani del legno, ecc.”) I vari gruppi di tipologia affine vengono
raggruppati in categorie, che rappresentano “un ambito più vasto (ad
esempio, professionisti e artisti, lavoratori dell’agricoltura, industriali,
ecc.” (paragrafo XX dell’introduzione). Le categorie sono 12 e sono a base
dipartimentale. I rappresentanti delle categorie dipartimentali sono eletti fra
i rappresentanti provinciali, eletti da ogni sindacato. Ogni sindacato (o
gruppo) e ogni categoria ha il potere di stipulare contratti di lavoro collettivi
e tali contratti sono atti legislativi (art.76). Inoltre i
rappresentanti dipartimentali delle
categorie nominano la rappresentanza nazionale di gruppo che va a costituire,
come già visto, l’assemblea titolare del potere legislativo.
Pare di poter dire che in una società dove il
lavoratore è anche proprietario dei mezzi di produzione la funzione del
sindacato non può non essere diversa. E’ vero che anche in una azienda
cooperativa di grandi dimensioni, dove la gestione non può essere affidata
all’assemblea generale dei soci ma ad un apposito comitato di gestione, possono
nascere vertenze fra i singoli lavoratori e tale comitato. Ma non sarà il
potere conciliativo quello maggiormente esercitato in questa nuova
situazione. Fermi tutti gli altri indicati dal Biggini uno, ritengo si
possa attribuire a questo sindacato anche l’importantissimo compito, da
assolvere insieme all’Ente Nazionale della Cooperazione, alla Banca di Stato e
allo Stato stesso nella sua funzione di programmatore, di individuare i settori
ove trovasi spazio per la costituzione di nuove industrie, di stimolare
l’interesse dei lavoratori alla costituzione di apposite Società Cooperative
per la gestione delle stesse, al finanziamento e all’assistenza nella fase di
avvio dell’attività.
Per
Galimberti il sindacato svolge una funzione fondamentale in quanto non solo
cura gli interessi della categoria ma, come Ente riconosciuto dallo Stato, è
l’organizzatore di quella struttura corporativa che garantisce la rappresentanza
dei lavoratori per la formazione della massima assemblea legislativa. E poiché
tutti i lavoratori sono iscritti obbligatoriamente al sindacato, ciò garantisce
la più ampia base di una democrazia veramente partecipativa, come era nella
teoria del sistema corporativo fascista ed anche in entrambi i progetti
Biggini. Questi ultimi, però, attribuivano alle assemblee costituite dai
rappresentanti dei lavoratori (Senato nel Biggini due e Camera dei
rappresentanti del lavoro nel Biggini uno) funzioni soltanto consultive
e di proposta (nel Biggini uno, per la verità, si dice, all’art. 26 che
Ribadita l’importanza della casa come luogo
dove l’uomo si circonda dei propri affetti, dove può riposarsi, ove pensa e
studia, l’art. 19 propone la creazione di un Ente Nazionale Edile che “avrà
l’esclusiva funzione di provvedere, per tutte le famiglie, una casa di loro
proprietà”. Le facilitazioni saranno enormi, con lunghe rateazioni da versare
alla Banca di Stato.
L’art.
20 si occupa del risparmio, che, si dice, dovrà essere tutelato in modo
assoluto, mettendolo al riparo anche da inflazione e svalutazioni, ritenute
immorali.
Però esso sarà infruttifero, a meno
che non venga utilizzato per finanziare una attività lavorativa esercitata
dallo stesso risparmiatore.
Quanto
al risparmi eventualmente pregressi, ci saranno delle “falcidie”. Infatti la
vecchia moneta verrà sostituita con una moneta nuova agganciata all’oro e,
quindi, con un valore reale e le ricchezze superflue verranno sequestrate con
gli stessi criteri adottati per i beni immobiliari. E la stessa cosa accadrà per
i titoli del debito pubblico. L’auspicio è che l’uomo nuovo del nuovo ordine
sociale acquisisca una mentalità ispirata al senso del dovere e alla
fratellanza, e sappia considerare il denaro un mezzo e non un fine in una
società che gli assicura giustizia, assistenza e una decorosa pensione per la
vecchiaia.
L’art.
21 stabilisce che il diritto all’eredità è riconosciuto soltanto “ai figli
legittimi”. Ove una famiglia non ne abbia e si estingua i beni saranno devoluti
alla collettività.
I diciotto punti di Verona:
Punto 15: Esiste il diritto alla proprietà
della casa. Un Ente nazionale provvederà a fornire la casa a ogni lavoratore.
L’affitto, una volta rimborsato il capitale e pagatone il giusto frutto,
“costituisce titolo di acquisto. Sul risparmio non si hanno riferimenti
specifici. Al punto 10, tuttavia, nel garantire la proprietà privata, la si
definisce “frutto del lavoro e del risparmio individuale”.
Vittorio Rolandi Ricci:
Mancano cenni specifici sull’argomento.
Spampanato:
Mancano cenni specifici sull’argomento
Biggini uno:
L’art. 105 recita: “
Galimberti:
L’art. 61 recita : “” Lo stato riconosce la
proprietà privata e la tutela nei limiti del bisogno individuale e
famigliare in rapporto alle esigenze della condizione sociale. Tutto ciò
che eccede tali bisogni e tali esigenze diviene proprietà dello Stato a mezzo di confisca (cioè senza corrispondere
alcuna indennità) , espropriazione o gravame tributario.
Considerazioni
e commenti
Il diritto alla proprietà della casa è
ribadito con la massima forza. Un Ente apposito avrà come compito quello di
fornire a tutte le famiglie una casa in proprietà “con enormi facilitazioni”.
Non si tratta, quindi, di una enunciazione platonica del “diritto alla casa”, ma
un impegno assoluto a fornire, in
concreto, una casa in proprietà ad ogni famiglia.
Come
si vede il problena della casa è preso in esame soltanto dal Biggini due
, che riprende direttamente l’enunciato del punto 15 dei Diciotto punti di
Verona.
E’
particolarmente interessante rilevare, invece, come il problema della proprietà
privata sia trattato dal Galimberti. Lo Stato la riconosce e la tutela, sì, ma
solo entro certi limiti. Ciò che eccede tali limiti viene sottratto e
incamerato dallo Stato. Ci sono, in definitiva, importanti analogie con quanto
proposto dal Biggini due. Con la differenza molto significativa, però,
che la drastica confisca di tutti i beni prevista da Biggini ha effetto
temporaneo, in quanto questi verranno poi passati in proprietà ai cittadini che
lavorano, sia come quote azionarie per i lavoratori dell’industria, sia come
terreni agricoli per i coltivatori.
Anche l’art. 22 appare fortemente
rivoluzionario. In esso, infatti, si afferma che l’esercizio del credito sarà
esercitato esclusivamente dalla Banca di Stato. Tutte le altre banche, comprese
le casse rurali e le casse di risparmio spariranno confluendo nella Banca di
Stato. Essa sarà divisa in tante sezioni quante saranno le branche
dell’attività umana.
Il suo
capitale iniziale sarà costituito dai beni immobiliari espropriati e dalla
“falcidie” dei grandi capitali liquidi. Subito dopo affluiranno i versamenti
conseguenti la cessione della proprietà a chi lavora, gli introiti delle tasse
e dal risparmio, che verrà accuratamente custodito e garantito.
Gli
utili derivanti alla Banca dalle sue attività verranno continuamente
accantonati e andranno ad aumentare il suo capitale.
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno sull’argomento
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Nessun cenno sull’argomento.
Galimberti:
Nessun cenno sull’argomento.
Considerazioni
e commenti
Fortemente innovativo ma assolutamente coerente
con il tutto anche la profonda trasformazione del sistema bancario, con la
eliminazione di tutti gli istituti di credito che confluiranno nell’unica Banca
di Stato. Cha sarà “il cuore pulsante” di tutta l’economia della Nazione. Sarà
La sanità: Già all’art. 1 si dice che sarà
data assistenza ai colpiti da malattie gravi. All’art. 25 si ribadisce che sarà
garantito per tutti il mantenimento degli invalidi e sarà assicurata a tutti la
pensione di vecchiaia. [i contributi per l’assicurazione invalidità e vecchiaia
saranno compresi nell’unica imposta prevista (art 11)] Si parla, inoltre,
dell’organizzazione ospedaliera, dicendo che essa dovrà essere ripensata e
riveduta.
Le calamità naturali: Per rendere il popolo
più sicuro e sereno lo Stato creerà una riserva speciale per intervenire in
caso di calamità naturali. E si specifica: uragani, inondazioni, terremoti,
frane, ecc. Tutti coloro che risulteranno danneggiati da queste calamità
saranno integralmente indennizzati.
I diciotto punti di Verona:
Punto 16: “ Tutte le imponenti provvidenze
sociali realizzate dal Regime fascista in un ventennio restano integre.”
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Vedi quanto detto nel paragrafo Il lavoro
e i rapporti sociali ove si riporta l’art. 123.
Galimberti:
L’art. 38, richiamato dall’art. 162, impegna
tutti i governi della Confederazione a svolgere una incisiva politica sanitaria
che dovrà consistere nel creare appositi istituti per la lotta contro le
malattie, nell’organizzare servizi sanitari in tutti i luoghi di lavoro, nelle
scuole e nelle carceri, nel risanamento dei centri urbani, nel controllo delle
condizioni igieniche delle abitazioni svolgendo anche una azione pedagogica al
riguardo, nel promuovere attività sportive che migliorino le condizioni fisiche
degli individui. L’art. 169 dichiara l’obbligatorietà delle assicurazioni
contro gli infortuni, contro l’invalidità, la vecchiaia e il licenziamento.
Considerazioni
e commenti
Anche se sommariamente enunciate, le
previdenze sociali appaiono essere quelle che già il Fascismo aveva realizzato:
assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, pensioni di invalidità e di
vecchiaia, di cui anche i 18 punti di Verona assicuravano l’integrità.
Di notevole interesse quella che potremmo chiamare l’assicurazione contro i
disastri naturali. Si parla, infatti, di integrale indennizzo di tutti i
danni conseguenti a calamità naturali. Nel progetto Galimberti si fa
riferimento a una politica sanitaria vasta e ben articolata che prefigura una
organizzazione ramificata ed efficiente.
Da
sottolineare il controllo delle condizioni igieniche delle abitazioni e
l’”azione pedagogica” previste dal Galimberti.
L’art. 29 si afferma essere necessario dare
impulso all’affermazione sui mercati esteri dei nostri prodotti tipici, con
particolare attenzione ai prodotti ortofrutticoli.
Società Cooperative di tecnici competenti
cureranno l’organizzazione della produzione, della distribuzione sui mercati
interni e della esportazione veloce sui mercati internazionali. Si punterà
sulla qualità e sulla tempestività dell’arrivo sui mercati.
Altra
risorsa naturale preziosa saranno le stazioni termali e i luoghi di
villeggiatura. Sarà importante che le attrezzature siano adeguate, e lo Stato
darà per questo il suo contributo, ma sarà fondamentale che si riservi al
turista un’accoglienza cordiale da parte di tutti, offrendo i prodotti migliori
e rendendo sempre più belli i nostri stupendi paesaggi. Ciò potremo fare un po’
tutti mantenendo ordine e pulizia dappertutto.
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno sull’argomento
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Nessun cenno sull’argomento
Galimberti:
Nessun cenno sull’argomento
Considerazioni
e commenti
L’attenzione riservata, in questo articolo,
non solo ai nostri prodotti tipici commerciabili, ma anche alle bellezze
naturali del nostro paese, manifesta quasi una vocazione ecologista ante
litteram. In relazione ai primi, infatti, si punterà sulla qualità, oltre
che su una razionale organizzazione della produzione e della distribuzione
interna e internazionale, e, in relazione alle seconde, si impegnano tutti i
cittadini a contribuire a rendere i luoghi sempre più belli mantenendo ordine e
pulizia dappertutto.
L’ultimo articolo, il n. 31, afferma che,
fermo restando che ogni uomo sarà “ completamente libero di esplicare la
propria missione, il suo scopo, il suo fine nella vita” ciò dovrà avvenire in
armonia con i propri simili e con la società, ispirandosi al senso del dovere e
a quello di fratellanza.
Sarà,
tuttavia, lo Stato “il supremo regolatore”, cioè l’armonizzatore e, forse
(anche se questo termine non viene usato) il programmatore e lo stimolatore di
tutte le forze vive della Nazione.
E sarà
anche il controllore inflessibile. L’auspicio è che il senso del dovere e della
responsabilità prevalga nei cittadini, affinchè possano essere superate tutte
le difficoltà che si incontreranno nella realizzazione del presente
programma, ma le trasgressioni alle
leggi saranno severamente punite. E questo varrà per tutti. Non ci sarà alcuna
immunità per gli eletti nell’Assemblea Nazionale Legislativa
I diciotto punti di Verona:
Nessun cenno specifico sull’argomento ma dal
contesto emerge il profilo di uno stato che tutto controlla e coordina.
Vittorio Rolandi Ricci:
Nessun cenno sull’argomento
Spampanato:
Nessun cenno sull’argomento
Biggini uno:
Art. 2 : “Lo Stato
italiano è una Repubblica. Esso costituisce l’organizzazione giuridica
integrale della Nazione.
Galimberti:
L’espressione stato
coordinatore non compare, tuttavia si ricava agevolmente da tutto il
contesto che anche per Galimberti lo Stato ha una funzione ordinatrice e
coordinatrice di tutte le attività della Nazione. L’art. 78, ad esempio, si
parla del Dipartimento che, insieme a Provincie e Comuni, costituisce
una circoscrizione amministrativa meno grande (ma più funzionale) della
regione. E si dice che a capo di esso c’è un Governatore e un Consiglio nominati
dal Governo. La sua funzione è
quella di sovrintendere, per conto del Governo stesso, “alle attività dei
rappresentanti del Governo nelle Procincie e dei Capi degli Enti autarchici
provinciali e comunali e le coordinano”.
Considerazioni e commenti
Nel nuovo Stato
potranno essere esercitate tutte le libertà fondamentali (parola, opinione,
riunione, associazione, stampa, culto…) ma questo non significherà
l’instaurazione di uno stato liberale alla vecchia maniera (meno stato più
mercato). Lo Stato sarà un’entità forte che dovrà coordinare, appunto, tutte le
attività della Nazione e che dovrà porre regole precise capaci di eliminare gli
arbìtri e le disonestà. E. soprattutto, dovrà essere inflessibile nel far
rispettare tali regole.
In una economia ben
armonizzata sarà lo Stato a individuare i settori ove c’è spazio per l’apertura
di nuove imprese di produzione nonché a stimolare e a favorire, insieme
all’organizzazione sindacale e all’Ente Nazionale per
In questa breve appendice del Biggini due si
esalta lo spirito e il pensiero mazziniano che aleggia in tutta questa Europa
impegnata in una lotta titanica. E si afferma che il diritto alla proprietà,
così come è delineato in questa bozza di programma è conforme allo spirito di
Mazzini che afferma essere la proprietà privata non un diritto naturale ma un
dono sociale. La presente bozza di costituzione, pertanto, prefigura uno
stato più avanzato di quello sovietico che, avendo accentrato nelle mani dello
stato tutti i mezzi di produzione, precipitò in un disastro economico per
uscire dal quale dovette riconoscere il diritto alla piccola proprietà.
1 –
L’Italia degli anni 1943 – 1944 è
attraversata dalla frenetica volontà di stabilire nuove regole di convivenza,
nuovi rapporti fra il capitale e il lavoro, nuovi rapporti fra Stato e
cittadini… C’è, insomma, la consapevolezza che c’è
bisogno di una nuova costituzione.
E,
come abbiamo visto, questa volontà costituente si manifesta sia in campo
fascista che in campo antifascista.
Che
cosa può aver determinato l’esplodere di questo vasto e impellente desiderio di
una nuova costituzione ?
Per
quanto riguarda gli uomini della Repubblica Sociale Italiana il motivo è
evidente: Essa, dopo la fuga del re, si era costituita come uno Stato nuovo e
diverso dal vecchio regno d’Italia. Era, quindi, indispensabile e urgente
dotarsi di una propria Costituzione, non potendo che ritenersi decaduto il
vecchio Statuto albertino che Vittorio Emanuele III si era, per così dire,
portato dietro nella sua fuga. Abbiamo accennato in premessa le presumibili
ragioni per cui tale volontà costituente non riuscì a concretizzarsi. Il
fervore di idee, di scritti e di proposte anche organiche, tuttavia, testimonia
di questa volontà e ci illumina su quelle che furono le tendenze dell’ultimo
Fascismo, su ciò che
Ma,
come il progetto Galimberti testimonia, tale volontà costituente si
manifestava anche in campo antifascista. E la ragione non poteva essere che
una: in tutti era la consapevolezza che con gli avvenimenti dell’estate 1943 –
25 luglio e 8 settembre – la vecchia Patria era morta e occorreva pensare a una
rinascita su nuove basi.
Ed è
bello constatare come, nel
E
questo accadeva, come già detto, nel corso di una feroce guerra civile che
avrebbe portato, tra breve,
all’uccisione dello stesso Duccio Galimberti.
2 – INSIEME PER UNA NUOVA ITALIA
E’ di estremo interesse riflettere sui
principali punti in cui le proposte dei fascisti della R.S.I. e degli
antifascisti Galimberti e Repaci convergono, avanzando proposte molto simili e,
in qualche caso, pressochè identiche.
a) La centralità del lavoro In
tutti i progetti il lavoro è considerato elemento centrale del nuovo Stato.
Esso è da tutti considerato un diritto, onde ciascuno abbia di che procacciarsi
il necessario per una vita dignitosa, tanto da dover essere comunque garantito
a tutti. Ma esso è anche un dovere perché solo attraverso il lavoro di tutti
sarà garantito a tutti benessere e prosperità e allo Stato, funzionalità e
sicurezza. Una robusta e unica organizzazione sindacale garantirà la
giusta tutela ai lavoratori e una corretta razionalizzazione del lavoro e della
produzione. Essendo il lavoro partner fondamentale di ogni azienda produttiva,
esso dovrà partecipare alla gestione dell’azienda stessa attraverso la presenza
di suoi rappresentanti negli organi dirigenziali. Gli utili dell’azienda
dovranno, infine, essere ripartiti anche fra i lavoratori. Anche se solo nel Biggini
due si trova la soluzione radicale del problema con il trasferimento della
proprietà nelle mani degli stessi lavoratori, tuttavia in tutti i progetti è
riconosciuto ampiamente il diritto dei lavoratori alla cogestione e al riparto
degli utili. E le proposte di Galimberti
per impedire l’accumulo di ricchezze eccessive, di fatto ridimensionano
notevolmente la grandezza e, quindi, il potere del capitale.
b) La partecipazione alla vita dello
Stato. La rappresentanza Solo i lavoratori hanno titolo per partecipare
alla vita politica dello Stato. Tutti i lavoratori debbono obbligatoriamente
essere iscritti al sindacato di categoria, e saranno le categorie produttive o
corporazioni ad eleggere i propri rappresentanti nelle istituzioni per il
governo del paese. Tutti i lavoratori, quindi, in quanto obbligatoriamente
appartenenti a una delle categorie produttive, sono chiamati a svolgere una
funzione politica attiva. In altre parole saranno tutti i cittadini dello Stato
a gestire la politica e non solo la cerchia ristrettissima degli appartenenti
ai partiti politici. Così la base democratica attiva si estenderà a tutta la
popolazione che non avrà soltanto il diritto al voto ma, attraverso le
categorie e i loro organi potrà partecipare direttamente alla scelta dei
candidati e alla individuazione degli indirizzi politici. Onde rendere sicura e
irreversibile tale scelta nel progetto Galimberti viene addirittura vietata la
costituzione di partiti politici.
c) La proprietà. La ricchezza
Per tutti la proprietà viene rispettata e tutelata.
Ma deve essere impedita la ricchezza eccessiva che finisce col
trasformarsi in strumento di sfruttamento e oppressione per altri uomini. Per
Biggini, oltre al possesso della casa di abitazione, è legittima la proprietà
dei mezzi che l’uomo utilizza per il proprio lavoro. Galimberti non fa
riferimento al possesso dei mezzi di produzione ma è drastico nell’affermare che le ricchezze
eccessive verranno decisamente ridotte con tassazioni dei redditi che potranno
arrivare al 95% e anche con vere e proprie confische. Afferma anche che le
grandi industrie saranno di proprietà dello Stato. In tutti i casi si tende a
impedire lo sfruttamento degli uomini su altri uomini.
d) Lo Stato coordinatore
In tutti i progetti si tende a superare la
concezione liberale dello Stato. Lo Stato deve essere autorevole ed etico. Il
rapporto dei cittadini fra loro e dei cittadini con lo Stato debbono essere
improntati a criteri morali. Lo Stato ordina e coordina le attività e ne
garantisce il regolare svolgimento.
e) La laicità dello Stato
La religione è un fatto personale e privato. Ognuno
è libero di professare il culto che crede, ma lo Stato non ne privilegia
alcuno. La scuola non deve fornire alcun orientamento religioso o, comunque,
ideologico.
f) L’Europa unita
Tutti i progetti sono consapevoli della
necessità di superare l’ambito nazionale per attingere una dimensione
sovra-nazionale mediante accordi sia di tipo commerciale e doganale che di tipo
politico. Da parte di tutti si auspicano accordi fra le nazioni europee onde impedire
per sempre il flagello delle guerre e liberare gli scambi aumentando così il
benessere
g) La soppressione dei titoli nobiliari Identici
negli effetti e molto simili nella formulazione gli articoli 10 del Biggini
due e 49 del Galimberti. Gli uomini nascono tutti uguali. I soli
titoli ammissibili sono quelli che ciascuno acquisisce con i propri meriti
nello studio e nel lavoro.
Questi
e, forse, anche altri punti dei vari progetti, sono straordinariamente simili e
mostrano una convergenza di aspirazioni che impressionano e fanno riflettere,
specie se si pensa che questi progetti venivano formulati, come già detto, mentre i due schieramenti stavano combattendo
gli uni contro gli altri in una sanguinosa
e dolorosissima guerra civile.
3 – IL
RITORNO ALLE ORIGINI
Si è molto detto sul fatto che il Partito
Fascista Repubblicano si sarebbe
manifestato come un “ritorno alle origini”, cioè al Fascismo del 1919, con il
recupero di ideologie e progetti di quel primo Fascismo. Riteniamo non
inutile dedicare qualche riflessione
anche a questo aspetto e confrontare alcuni punti del Programma del Fascismo
del 1919 con il Progetto di Costituzione Biggini due assunto come il più
rappresentativo del pensiero dell’ultimo Fascismo.
Consideriamo, quindi, i seguenti punti del
Programma fascista del 1919 (che riportiamo in appendice 2 nelle due versioni:
quella pubblicata dal Popolo d’Italia del 6 giugno 1919 e quella
elaborata dal Comitato Centrale dei Fasci di Combattimenti qualche tempo dopo e
che rappresenta un semplice aggiustamento della versione precedente):
per il problema politico:
Punto d) ”La convocazione di una Assemblea
Nazionale per la durata di tre anni, il
cui primo compito sia quello di stabilire la forma di costituzione dello
Stato.”
Richiedere una assemblea costituente nel 1919
voleva dire mettere in discussione lo Statuto albertino e
Punto e) “La
formazione di Consigli Nazionali tecnici del lavoro, dell'industria, dei
trasporti, dell'igiene sociale, delle comunicazioni, ecc. eletti dalle
collettività professionali o di mestiere, con poteri legislativi, e col diritto
di eleggere un Commissario Generale con poteri di Ministro.”
Si tratta dell’idea corporativa in embrione.
Sono le “collettività professionali o di mestiere”, cioè i lavoratori di ogni
corporazione che eleggono un organismo dotato di poteri legislativi.
Curiosamente è il progetto di Galimberti che realizza meglio questa
aspirazione. Nel suo progetto, infatti, è la “Rappresentanza nazionale di
gruppo” eletta dai lavoratori delle varie categorie che detiene il potere
legislativo, mentre nel Biggini uno la “Camera dei rappresentanti del
lavoro” si limita a collaborare “col Duce e col Governo per la formazione delle
leggi” e nel Biggini due il Senato, formato dai rappresentanti del
lavoro, ha solo funzioni consultive.
Per
il problema sociale:
Punto c) “La
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico
dell'industria.”
Si prefigura, qui, quello che si realizzerà
con
Punto d)
“L'affidamento alle stesse organizzazioni proletarie (che ne siano degne
moralmente e tecnicamente) della gestione di industrie o servizi pubblici.”
E con questo punto si prefigura la possibilità
che siano i lavoratori stessi, tramite le loro organizzazioni, a gestire
industrie e servizi pubblici. Nel Biggini due tutto questo si realizzerà
con la gestione di tutte le industrie e i servizi in forma cooperativa.
Punto g) del
Programma del 6 giugno “Obbligo dei proprietari di coltivare le terre, con la
sanzione che le terre non coltivate siano date a cooperative di contadini, con
speciale riguardo a quelli reduci dalla trincea e obbligo dello Stato al
necessario contributo per la costruzione delle case coloniche.”
E’,
praticamente, ciò che si realizza con il Biggini due.
Per il problema finanziario:
Punto a) “Una forte imposta straordinaria sul
capitale a carattere progressivo che abbia la forma di vera ESPROPRIAZIONE
PARZIALE di tutte le richezze”
Non è
chi non veda in questo punto la stessa aspirazione a ridimensionare le
ricchezze esagerate, puntualmente manifestata anche da Galimberti e, in modo
assolutamente radicale, dal Biggini due.
4–
Come è noto
Tuttavia di alcuni istituti che erano esistiti
durante il Fascismo repubblicano era rimasta una labile traccia anche nella
costituzione tuttora vigente. Mi riferisco in particolare al riconoscimento
giuridico del sindacato e alla partecipazione dei lavoratori alla gestione
dell’azienda.
L’articolo
39, infatti, recita “ L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati
non può essere imposta altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
E
l’articolo 46: “Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione,
Purtroppo, però, a quasi sessant’anni
dall’entrata in vigore della Cosgtituzione del 1948, né l’art. 39, né l’art 46
hanno trovato attuazione, perché le leggi che dovevano regolamentarli non sono
mai state emanate. Né, e questo può apparire singolare, i partiti sedicenti
difensori dei diritti dei lavoratori, hanno mai chiesto che tali norme
venissero attuate.
APPENDICI
Appendice 2
(dal Popolo d’Italia
del 6 giugno 1919)
a)
a)
Minimo di età per gli elettori abbassato ai diciotto
anni; quello per i deputati abbassato ai venticinque anni; eleggibilità
politica di tutti i funzionari dello Stato; base regionale del Collegio
plurinominale.
b)
b)
Abolizione del Senato ed istituzione di un Consiglio
Nazionale tecnico del lavoro intellettuale e manuale, dell’industria, del
commercio e dell’agricoltura.
c)
c)
Politica estera intesa a valorizzare la volontà e
l’efficienza dell’Italia contro ogni imperialismo straniero; una politica
dinamica cioè in contrasto a quella che
tende a stabilizzare l’egemonia delle attuali potenze plutocratiche.
a)
a)
La sollecita promulgazione di una legge dello Stato che
sancisca per tutti i lavoratori la giornata legale di otto ore effettive di
lavoro.
b)
b)
I minimi di paga.
c)
c)
La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al
funzionamento tecnico dell’industria.
d)
d)
L’affidamento alle stesse organizzazioni proletarie (che
ne siano degne moralmente e tecnicamente) della gestione di industrie e servizi
pubblici.
e)
e)
La rapida e completa sistemazione dell’industria dei
trasporti e del personale addetto.
f)
f)
La modifica al disegno di legge di assicurazione
sull’invalidità e sulla vecchiaia, fissando il limite di età a seconda dello
sforzo che esige ciascuna specie di lavoro.
g)
g)
Obbligo dei proprietari di coltivare le terre, con la
sanzione che le terre non coltivate siano date a cooperative di contadini, con
speciale riguardo a quelli reduci dalla trincea: e dell’obbligo dello Stato al
necessario contributo per la costruzione delle case coloniche.
h)
h)
Messa in valore di tutte le forze idrauliche e
sfruttamento delle ricchezze del suolo, previa unificazione e correzione delle
leggi relative; incremento della marina mercantile, permettendo il
funzionamento di tutti i cantieri navali mercè l’abolizione del divieto
d’importanzione delle lastre di acciacio e agevolazioni di ogni mezzo (credito,
consorzi ecc.) agtto a favorire lo sviluppo delle costruzioni navali; il più
ampio sviluppo alla navigazione fluviale e all’industria della pesca.
i)
i)
Obbligo dello Stato di dare e mantenere alla scuola
carattere precipuamente e saldamente formativo di coscienze nazionali e
carattere imparzialmente, ma rigidamente laico; carattere tale da disciplinare
gli animi ed i corpi alla difesa della Patria in modo da rendere possibili e
scevre di pericolo le ferme brevi, elevare le condizioni morali e culturali del
proletariato; dare reale ed integrale applicazione alla legge sull’istruzione
obbligatoria con la conseguente assegnazione in bilancio dei fondi necessari.
j)
j)
Riforma della burocrazia ispirata al senso della
responsailità individuale e conseguente notevole riduzione degli organi di
controllo; decentramento e conseguente semplificazione dei servizi a beneficio
dell’energie produttrici, dell’erario e dei funzionari; epurazione del
personale e condizioni economiche di esso atte a garantire all’Amministrazione
l’afflusso di elementi meglio idonei e più fattivi.
a)
a)
Istituzione della Nazione armata con brevi periodi di istruzione
intesa al preciso scopo della sola difesa dei suoi diritti ed interessi quali
sono determinati dalla politica estera sopra accennata e validamente
organizzata, così da raggiungere con piena sicurezza i suoi fini.
a)
a)
Una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere
progressivo, che abbia la forma di una vera espropriazione parziale di
tutte le ricchezze
b)
b)
Il sequestro di tutti i beni delle congregazioni
religiose e l’abolizione di tutte le mense Vescovili che costituiscono una
enorme passività per
c)
c)
La revisione di tutti i contratti di forniture di guerra
ed il sequestro dell’85% dei profitti di guerra.
FASCI DI
COMBATTIMENTO
COMITATO
CENTRALE
Milano - Via
Paolo da Cannobbio, 37 - Telefono 7156
(successivo
aggiustamento del programma sempre del 1919)
Italiani!
Ecco il
programma nazionale di un movimento sanamente italiano.
Rivoluzionario,
perchè antidogmatico e antidemagogico; fortemente innovatore perchè
antipregiudizievole.
Noi poniamo la valorizzazione della guerra
rivoluzionaria al di sopra di tutto e di tutti.
Gli altri
problemi: burocrazia, amministrativi, giuridici, scolastici, coloniali, ecc. li
tracceremo quando avremo creato la classe dirigente.
Per questo NOI VOGLIAMO:
Per il
problema politico
a) Suffragio
universale a scrutinio di Lista regionale, con rappresentanza proporzionale,
voto ed eleggibilità per le donne.
b) Il minimo
di età per gli elettori abbassato a 18 anni, quello per i Deputati abbassato a
25 anni.
c)
L'abolizione del Senato.
d) La
convocazione di una Assemblea Nazionale
per la durata di tre anni, il cui primo compito sia quello di stabilire
la forma di costituzione dello Stato.
e) La
formazione di Consigli Nazionali tecnici del lavoro, dell'industria, dei
trasporti, dell'igiene sociale, delle comunicazioni, ecc. eletti dalle
collettività professionali o di mestiere, con poteri legislativi, e col diritto
di eleggere un Commissario Generale con poteri di Ministro.
Per il
problema sociale
NOI VOGLIAMO
a) La
sollecita promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i lavoratori la giornata legale di otto
ore di lavoro.
b) I minimi
di paga.
c) La
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico
dell'industria.
d)
L'affidamento alle stesse organizzazioni proletarie (che ne siano degne
moralmente e tecnicamente) della gestione di industrie o servizi pubblici.
e) La rapida
e completa sistemazione dei ferrovieri e di tutte le industrie dei trasporti.
f) Una
necessaria modificazione del progetto di legge di assicurazione sulla
invalidità e sulla vecchiaia, abbassando il limite di età proposto attualmente
a 65 anni, a 55 anni.
Per il
problema militare
NOI VOGLIAMO
a) L'istituzione di una milizia Nazionale, con brevi periiodi d'istruzione e
compito esclusivamente difensivo.
b) La
nazionalizzazione di tutte le Fabbriche di Armi e di esplosivi.
c) Una
politica estera nazionale intesa a valorizzare nelle competizioni pacifiche
della civiltà, la nazione italiana nel mondo.
Per il
problema finanziario
NOI VOGLIAMO
a) Una forte
imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo che abbia la forma
di vera ESPROPRIAZIONE PARZIALE di tutte le richezze
b) Il
sequestro di tutti i beni delle Congregazioni religiose e l'abolizione di tutte
le mense Vescovili, che costituiscono una enorme passività per
c) La
revisione di tutti i contratti di forniture di guerra, ed il sequestro dell'85%
dei profitti di guerra.
(da Renzo De
Felice Mussolini il rivoluzionario Einaudi)
Tratto da:
http://web.tiscali.it/RSI_ANALISI/